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IRAP Aspetti generali
Opzione per applicazione metodo da bilancio

A cura del Centro studi fiscale Seac

L'art. 5-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997, prevede che le società di persone in contabilità ordinaria possono optare per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole previste per i soggetti IRES (metodo da bilancio).

Soggetti interessati

L'opzione per la determinazione della base imponibile IRAP secondo i valori di bilancio può essere esercitata dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'art. 5, comma 3, TUIR, in regime di contabilità ordinaria.

attenzione

Per le società di persone in regime di contabilità semplificata il metodo fiscale resta, invece, l'unica modalità di determinazione della base imponibile ai fini IRAP.

Società di persone (contabilità ordinaria)

Le società di persone in contabilità ordinaria, per la determinazione della base imponibile IRAP, possono utilizzare uno dei due seguenti metodi:

attenzione

L'opzione:

  • è irrevocabile per 3 periodi d'imposta, al termine dei quali si intende tacitamente rinnovata;
  • comporta l'obbligo di mantenere, per il periodo di validità della stessa, la contabilità ordinaria (semplificata, per le imprese agricole).

In caso di revoca dell'opzione è obbligatoria la determinazione IRAP con metodo fiscale per almeno un triennio.

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