
A cura del Centro studi fiscale Seac
I soggetti che esercitano attività agricola possono determinare il valore della produzione netta ai fini IRAP scegliendo uno dei seguenti criteri alternativi:
- speciale (
art. 9, D.Lgs. n. 446/1997 ); - forfetario (
art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997 ). - ordinario:
- a valori di bilancio (
art. 5, D.Lgs. n. 446/1997 ); - a valori fiscali (
art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/1997 );
- a valori di bilancio (
Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. c-bis),
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Si ricorda che, a decorrere dal periodo d'imposta 2022, gli imprenditori individuali che esercitano attività agricole sono in ogni caso esclusi dal campo di applicazione dell'IRAP. |
Restano tuttavia soggetti all'imposta coloro che svolgono particolari attività (ad esempio agriturismo) o attività che eccedono i limiti dell'
Con
- a partire dal 2016 l'esclusione IRAP riguarda le attività agricole per le quali in precedenza si applicava l'aliquota dell'1,90%;
- l'esclusione dall'IRAP è prevista per i produttori agricoli dell'
art. 32, TUIR , nonché per l'esercizio di determinate attività agricole in forma cooperativa e/o consortile.
Per quanto riguarda il secondo punto, infatti, il documento di prassi precisa che non rientrano più tra i soggetti passivi del tributo regionale (IRAP):
- i soggetti che esercitano un'attività agricola ai sensi dell'
articolo 32, TUIR ; - le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali (soggetti equiparati agli imprenditori agricoli dall'
articolo 8, Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227 ); - le cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi di cui all'
articolo 10, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 , ovvero quelle che:1. effettuano la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci (ad esempio, caseifici, cantine, oleifici, etc.);
2. allevano animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci;
3. esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all'art. 8, D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 o la pesca in acque interne.
Tali soggetti, qualora svolgano unicamente le attività agricole sopra elencate non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IRAP ad eccezione di quelli che determinano il diritto camerale annuale in base al "fatturato"; questi ultimi soggetti devono compilare il Mod. IRAP al fine di consentire all'Amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni utili all'applicazione del diritto camerale da comunicare agli enti interessati.
In caso di esercizio contemporaneo sia di attività agricole escluse dall'IRAP che di altre attività rilevanti ai fini IRAP, la compilazione del modello dipende dalla modalità di determinazione del valore della produzione utilizzata: