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IRAP Imprese individuali e società di persone
Deduzioni per il personale - art. 5-bis

A cura del Centro studi fiscale Seac

Per tutti i soggetti passivi IRAP, a prescindere dal metodo di determinazione del valore della produzione, vige il principio generale della indeducibilità del costo del lavoro.
L'art. 5-bis, comma 1, D.Lgs. n. 446/1997 nel definire le modalità di determinazione della base imponibile dell'imposta per le società di persone e per le imprese individuali, prevede espressamente che

citazione

"non sono deducibili: le spese per il personale dipendente e assimilato".

Tuttavia, al fine di ridurre l'incidenza del prelievo fiscale, la normativa prevede la possibilità di beneficiare di una serie di deduzioni per il costo del personale, disciplinate dall'art. 11, D.Lgs. n. 446/1997.

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