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IMU Ambito oggettivo
Fabbricati

A cura del Centro studi fiscale Seac

Il possesso di fabbricati implica l'applicazione dell'IMU

L'abitazione principale e le relative pertinenze, tuttavia, in linea generale sono escluse da IMU. L'imposta è dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale rientranti nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso): a questi si applica un'aliquota ridotta e la detrazione di € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (commi 748 e 749, art. 1, Legge n. 160/2019).

In altre parole, i fabbricati:
  • utilizzati come abitazione principale, se “di lusso” (categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze;
  • a disposizione;
  • con utilizzi diversi (ovviamente non locati);
scontano IMU e non IRPEF

attenzione

Secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 9, D.Lgs. n. 23/2011, gli immobili abitativi non locati situati nello stesso Comune in cui si trova l'abitazione principale concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF e relative addizionali nella misura del 50%.

Continuano ad essere assoggettati ad IRPEF i fabbricati locati. In particolare, gli immobili locati con tassazione ordinaria, scontano l'IMU, l'IRPEF e addizionali mentre se locati con tassazione sostitutiva, scontano l'IMU e la cedolare secca.

Il comma 9, art. 9, D.Lgs. n. 23/2011 dispone, infine, che:

citazione

"Sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall'imposta municipale propria".

Individuazione dei fabbricati

Ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. a), Legge n. 160/2019, per fabbricato si intende:

citazione

“l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione dì rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente”.

Come chiarito dal MEF con Circolare n. 1/2020, la parte residuale di un'area oggetto di sfruttamento edificatorio può essere considerata pertinenza ai fini IMU solo nel caso in cui la stessa risulti accatastata unitariamente al fabbricato, anche mediante la tecnica catastale della cosiddetta "graffatura".
In caso di accatastamento unitario, il valore del fabbricato comprende anche quello della pertinenza; in caso contrario, l'area continua a considerarsi edificabile e soggetta autonomamente a imposizione, in quanto inclusa negli strumenti urbanistici.

In linea generale, sono considerate fabbricati le unità immobiliari:

  • iscritte nel catasto edilizio urbano;
  • da iscrivere nel catasto edilizio urbano;

cui sia stata attribuita o sia attribuibile un'autonoma rendita catastale.

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