A cura del Centro studi fiscale Seac
Ai sensi dell'
L'imposta è infatti dovuta solo nel caso in cui l'abitazione principale rientri nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (c.d. "di lusso") ferma restando l'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione di € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Il comma 741,
L'
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“l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare”. |
In base a tale definizione, nel caso in cui i componenti dello stesso nucleo familiare abbiano stabilito la residenza o la dimora in immobili diversi, le agevolazioni previste a fini
A seguito della Sentenza della Corte Costituzionale 13 ottobre 2022, n. 209, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della citata lettera b) nella parte in cui si richiede che, ai fini dell’esenzione IMU per l’abitazione principale, anche i componenti del nucleo familiare del possessore dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nel medesimo immobile.
Pertanto, a seguito di tale pronuncia, ai fini dell’esenzione IMU dell'abitazione principale:
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