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IMU Ambito oggettivo
Abitazione principale e pertinenze

A cura del Centro studi fiscale Seac

Ai sensi dell'art. 1, comma 740, Legge n. 160/2019, l'abitazione principale e relative pertinenze sono (in linea generale) esenti dal versamento dell'imposta.

L'imposta è infatti dovuta solo nel caso in cui l'abitazione principale rientri nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (c.d. "di lusso") ferma restando l'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione di € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Il comma 741, Legge n. 160/2019, regola inoltre alcune ipotesi di assimilazione all'abitazione principale, che possono essere subordinate ad un'apposita delibera del Comune oppure previste ex lege.

Definizione di "abitazione principale"

L'art. 1, comma 741, lett. b), Legge n. 160/2019, definisce abitazione principale:

citazione

“l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare”. 

In base a tale definizione, nel caso in cui i componenti dello stesso nucleo familiare abbiano stabilito la residenza o la dimora in immobili diversi, le agevolazioni previste a fini IMU valgono per un solo immobilescelto come abitazione principale dai componenti del nucleo, anche nel caso in cui gli immobili di proprietà dei componenti dello stesso siano situati in Comuni diversi.

attenzione

A seguito della Sentenza della Corte Costituzionale 13 ottobre 2022, n. 209, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della citata lettera b) nella parte in cui si richiede che, ai fini dell’esenzione IMU per l’abitazione principale, anche i componenti del nucleo familiare del possessore dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nel medesimo immobile.
Pertanto, a seguito di tale pronuncia, ai fini dell’esenzione IMU dell'abitazione principale:
  • è irrilevante la circostanza che i componenti del nucleo familiare del possessore risiedano anagraficamente o dimorino abitualmente in immobili diversi;
  • in caso di scissione del nucleo familiare, non è pregiudicata la possibilità di fruire dell’esenzione per più immobili ubicati sia nel territorio del medesimo Comune che in Comuni diversi.
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