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Imposta di registro Disposizioni generali
Modalità di applicazione

A cura del Centro studi fiscale Seac

L'imposta di registro va applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, "anche se non vi corrisponda il titolo e la forma apparente" (art. 20, D.P.R. n. 131/1986).

attenzione

Conseguentemente, nell'applicazione dell'imposta di registro bisogna sempre tenere conto dell'effettiva volontà delle parti.

Atto contenente più disposizioni

L'art. 21, D.P.R. n. 131/1986 determina la misura dell'imposta di registro qualora, in un unico atto, siano contenuti più negozi giuridici.

Infatti, l'unicità della scrittura non esclude l'autonomia giuridica ed economica delle singole disposizioni in esso contenute e come tali devono essere trattate anche ai fini fiscali. Quindi, in linea di principio si rende dovuto un distinto tributo per ogni negozio.

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