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Imposta di bollo Principali ipotesi di applicazione
Libri e registri

A cura del Centro studi fiscale Seac

Secondo quanto disposto dall'art. 16, Tariffa Parte Prima, D.P.R. n. 642/1972 sono soggetti ad imposta di bollo le seguenti tipologie di libri e registri:

Libri, repertori e registri contabili obbligatori secondo il codice civile

(soggetti ad imposta di bollo fin dall'origine)

Art. 16, Tariffa parte Prima, D.P.R. n. 642/1972) - COMMA 1

1. 1. Libri e registri:

a) repertori; libri di cui all'articolo 2214, comma 1, del Codice civile; ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del Codice civile 2: per ogni cento pagine o frazione di cento pagine

b) registro generale delle conservatorie dei registri immobiliari di cui all'art. 2678 del Codice civile: per ogni formalità (*)

Imposta dovuta in misura fissa:

€ 16,00

Nota : 1. Per pagina di repertori, libri e registri si intende una facciata, qualunque sia il numero delle linee e per quelli formati mediante l'impiego di tabulati meccanografici ogni facciata utilizzabile.

2. L'imposta non si applica per le formalità non soggette a tributo o comprese in regimi sostitutivi.

2-bis. Se i libri di cui all'articolo 2214, comma 1, Codice civile sono tenuti da soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri a norma dell'art. 23, Tariffa allegata, D.P.R. n. 641/1972, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, l'imposta è maggiorata di € 16,00.

(*) Modo di pagamento : Applicazione del contrassegno sulla prima pagina numerata o versamento con il Modello F23. In tal caso, gli estremi della relativa ricevuta di pagamento dovranno essere riportati sulla prima pagina di ciascun libro o registro.

L'imposta di bollo sui libri e sui registri previsti dalla normativa civilistica (disciplinati dall'art. 16, Tariffa Parte Prima, D.P.R. n. 642/1972), tenuti su supporto di memorizzazione ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la non modificabilità dei dati memorizzati - informatici (art. 6, comma 1 e 2, D.M. 17 giugno 2014) è dovuta nella misura di € 16,00 ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse; è corrisposta, con modalità esclusivamente telematica, mediante versamento con il modello F24.

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