A cura del Centro studi fiscale Seac
Il legislatore ha previsto l'attribuzione di detrazioni d'imposta in presenza di figli fiscalmente a carico, anche qualora siano nati fuori dal matrimonio, riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati.
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Il Per il 2022, pertanto:
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A seguito dell'introduzione dell'assegno unico, dal 1° marzo 2022:
- sono escluse le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, comprese le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità;
- è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno 4 figli) di cui al comma 1-bis, art. 12, TUIR;
- per i figli di età inferiore ai 21 anni, che sono fiscalmente a carico, anche se non spettano più le detrazioni per figli a carico, continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico (Circolare Agenzia Entrate 18 febbraio 2022, n. 4).
L'
Nello specifico, per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a 21 anni spetta la detrazione teorica di € 950 il cui valore effettivo deve essere determinato applicando la seguente formula:
950 x [(95.000 - reddito ai fini delle detrazioni *) : 95.000]
*Si intende il reddito complessivo, al netto del reddito dell'abitazione principale e pertinenze, aumentato del reddito derivante dalla locazione di immobili a “cedolare secca” e del reddito soggetto ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario; va considerata anche la quota ACE dedotta dal reddito di impresa.
In presenza di più figli, l'importo di € 95.000 è incrementato di € 15.000 per ciascun figlio successivo al primo.
Si noti che, a seguito della modifica apportata dal
Dal 1° marzo 2022, a seguito dell'abrogazione, disposta dal
Da marzo 2022, ai fini del diritto alla detrazione per figli a carico di età pari o superiore a 21 anni, continua ad essere richiesto il requisito del limite reddituale: nello specifico, la detrazione spetta a condizione che il figlio al quale si riferisce possieda un reddito complessivo annuo non superiore a € 2.840,51, elevati a € 4.000 per figli di età non superiore a 24 anni.