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Detrazioni per carichi di famiglia
Figli (con più di 21 anni)

A cura del Centro studi fiscale Seac

Sono considerati fiscalmente a carico del dichiarante i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) che nel corso del periodo di imposta di riferimento abbiano conseguito un reddito non superiore a:
  • € 4.000,00, se di età non superiore ai 24 anni ed 
  • € 2.840,51, se di età superiore a 24 anni. 


attenzione

A seguito dell'introduzione dell'assegno unico, dal 1° marzo 2022:

  • sono escluse le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, comprese le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità;
  • è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno 4 figli) di cui al comma 1-bis, art. 12, TUIR.
Per i figli non assumono alcuna rilevanza ai fini della detrazione:
  • la convivenza con il dichiarante;
  • la mancanza di residenza in Italia;
  • la dedizione allo studio o al tirocinio gratuito;
  • lo stato fisico (inabilità permanente al lavoro);
e pertanto, ai fini dell'attribuzione delle detrazioni, i figli non passano mai nella categoria degli altri familiari a carico per superamento dei limiti d'età o per mancanza del requisito di studente o tirocinante.
Il diritto alle detrazioni per figli a carico spetta anche a prescindere dallo stato fisico del figlio (eventuale inabilità permanente al lavoro).
Come indicato nella Circolare n. 4/2022, considerando che le detrazioni sono rapportate al mese e competono dal mese in cui risultano soddisfatte le condizioni normativamente previste fino a quello in cui le stesse cessano, la detrazione in esame spetta dal compimento dei 21 anni di età del figlio. 
Nel caso in cui, ad esempio, un figlio abbia compiuto 21 anni a settembre dell'anno di riferimento, la detrazione prevista dall'art. 12, TUIR è quindi applicabile per 4 mesi.
Per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni, le detrazioni fiscali di cui al citato articolo 12 sono cumulabili con l'assegno unico universale eventualmente percepito. Si ricorda che anche la maggiorazione prevista per tali soggetti non è più presente.

Per ottenere la detrazione effettivamente spettante, è necessario operare uno specifico rapporto, trovando innanzitutto il coefficiente "D", il cui valore dipende, oltre che dal reddito complessivo del contribuente, dal numero di figli fiscalmente a carico e precisamente:

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