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A cura del Centro studi fiscale Seac

Il legislatore ha previsto l'attribuzione di detrazioni d'imposta in presenza di figli fiscalmente a carico, anche qualora siano nati fuori dal matrimonio, riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati.


attenzione

Il D.Lgs. n. 230/2021 ha introdotto l'assegno unico universale per i figli a carico; tale misura ha comportato la soppressione di varie agevolazioni (es. assegni per il nucleo familiare, bonus bebè, premio alla nascita) nonché, a specifiche condizioni, le detrazioni IRPEF previste per figli a carico dall'art. 12 TUIR.

Per il 2022, pertanto:
  • dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022, sono attribuite le detrazioni fiscali;
  • dal 1° marzo al 31 dicembre 2022 si applica l'assegno universale, che assorbe le detrazioni fiscali per i figli fino a 21 anni. Per i figli di età superiore a 21 anni, continuano ad applicarsi le detrazioni per carichi di famiglia.

A seguito dell'introduzione dell'assegno unico, dal 1° marzo 2022:

  • sono escluse le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, comprese le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità;
  • è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno 4 figli) di cui al comma 1-bis, art. 12, TUIR;
  • per i figli di età inferiore ai 21 anni, che sono fiscalmente a carico, anche se non spettano più le detrazioni per figli a carico, continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico (Circolare Agenzia Entrate 18 febbraio 2022, n. 4).
Disciplina in vigore dal 1° marzo 2022

L'articolo 1, D.Lgs. n. 230/2021 ha apportato, dal 1° marzo 2022, una serie di modifiche all'art. 12, comma 1, lett. c), TUIR e contestualmente disposto l'abrogazione del comma 1-bis del medesimo articolo (che prevede, in presenza di almeno quattro figli a carico, una detrazione aggiuntiva su base annua di € 1.200).

Nello specifico, per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a 21 anni spetta la detrazione teorica di € 950 il cui valore effettivo deve essere determinato applicando la seguente formula:

950 x [(95.000 - reddito ai fini delle detrazioni *) : 95.000]

*Si intende il reddito complessivo, al netto del reddito dell'abitazione principale e pertinenze, aumentato del reddito derivante dalla locazione di  immobili a “cedolare secca” e del reddito soggetto ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario; va considerata anche la quota ACE dedotta dal reddito di impresa.

In presenza di più figli, l'importo di € 95.000 è incrementato di € 15.000 per ciascun figlio successivo al primo.
Si noti che, a seguito della modifica apportata dal D.Lgs n. 230/2021 (istitutivo dell'assegno unico e universale) all'art. 12, comma 1, lettera c), sesto periodo del TUIR, l'incremento dell'importo di 95.000 presente nella formula viene effettuato in funzione del numero di figli che danno diritto alla detrazione, con la conseguenza che, la presenza di eventuali ulteriori figli, per i quali spetta l'assegno unico e universale, non ha alcuna rilevanza ai fini del predetto incremento.

Dal 1° marzo 2022, a seguito dell'abrogazione, disposta dal D.Lgs n. 230/2021, dei commi 1-bis e 3, secondo e terzo periodo, art. 12 del TUIR, viene soppressa la detrazione di € 1.200, su base annua, prevista in presenza di almeno quattro figli a carico. Tale detrazione, laddove spettante, è riconosciuta in dodicesimi limitatamente ai mesi di gennaio e febbraio 2022.

Da marzo 2022, ai fini del diritto alla detrazione per figli a carico di età pari o superiore a 21 anni, continua ad essere richiesto il requisito del limite reddituale: nello specifico, la detrazione spetta a condizione che il figlio al quale si riferisce possieda un reddito complessivo annuo non superiore a € 2.840,51, elevati a € 4.000 per figli di età non superiore a 24 anni.

Disciplina in vigore fino al 28 febbraio 2022
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