
A cura del Centro studi fiscale Seac
I dati relativi ai corrispettivi giornalieri dei commercianti al minuto e assimilati devono essere trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.
In caso di mancato/tardivo adempimento saranno applicabili, come vedremo, le sanzioni previste da:
art. 6, comma 2-bis,D.Lgs. n. 471/1997 (sanzione amministrativa);- art.
11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis, D.Lgs. n. 471/1997 (sanzione amministrativa); art. 12, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 471/1997 (sanzione accessoria).
Restano fermi la memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche
MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI
L'
- nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi giornalieri;
- nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri;
la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o non trasmesso.
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La stessa sanzione si applica anche in caso di omesse annotazioni sull'apposito registro di emergenza, che dovrebbe essere utilizzato in caso di mancato o irregolare funzionamento dei registratori fiscali. |
Di conseguenza, la sanzione pari al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o non trasmesso, o all'importo memorizzato/trasmesso con dati incompleti o non veritieri non potrà mai essere inferiore ad € 500,00.
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Inoltre si ricorda che se non risultano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento del tecnico per la manutenzione/omessa verificazione periodica del Registratore Telematico è punita con una sanzione amministrativa da € 250,00 ad € 2.000,00. |
Violazioni che non incidono sulla liquidazione
Il comma 2-quinquies,