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Corrispettivi telematici Aspetti generali
Regime sanzionatorio

A cura del Centro studi fiscale Seac

I dati relativi ai corrispettivi giornalieri dei commercianti al minuto e assimilati devono essere trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.
In caso di mancato/tardivo adempimento saranno applicabili, come vedremo, le sanzioni previste da:


Restano fermi la memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.

MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI

L'articolo 6, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/1997 (introdotto dalla Legge di Bilancio 2021) stabilisce che se le violazioni consistono:

  • nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi giornalieri;
  • nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri;

la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o non trasmesso.

attenzione

La stessa sanzione si applica anche in caso di omesse annotazioni sull'apposito registro di emergenza, che dovrebbe essere utilizzato in caso di mancato irregolare funzionamento dei registratori fiscali.
Vige, in questi casi il limite minimo sancito dal comma 4 del medesimo articolo, ovvero pari a € 500,00.

Di conseguenza, la sanzione pari al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o non trasmesso, o all'importo memorizzato/trasmesso con dati incompleti o non veritieri non potrà mai essere inferiore ad € 500,00.

attenzione

Inoltre si ricorda che se non risultano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento del tecnico per la manutenzione/omessa verificazione periodica del Registratore Telematico è punita con una sanzione amministrativa da € 250,00 ad € 2.000,00

Violazioni che non incidono sulla liquidazione IVA

Il comma 2-quinquies, articolo 11, D.Lgs. n. 471/97, (introdotto dalla Legge di Bilancio 2021) prevede una sanzione fissa, pari ad € 100 per ciascuna trasmissione, in caso di violazioni relative all'obbligo di trasmissione dei corrispettivi (omessa/tardiva trasmissione, dati errati/incompleti) che non incidono sulla relativa liquidazione IVA.

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