A cura del Centro studi fiscale Seac
L'
L'esercente, pertanto, deve dotarsi di strumenti tecnologici definiti "Registratori Telematici".
I Registratori Telematici sono atti a memorizzare, in memorie permanenti e inalterabili, i dati di dettaglio e i dati di riepilogo delle operazioni effettuate a seguito della cessione/prestazione, nonché alla loro trasmissione in modo autenticato, protetto e sicuro utilizzando la rete pubblica.
Ogni Registratore Telematico è identificato in maniera univoca da un "numero di matricola" abbinato ad un "logotipo fiscale" (contrassegno identificativo ai fini fiscali di ciascun modello di Registratore Telematico, composto dalle sigle RT seguite dal numero di matricola del Registratore), entrambi attribuiti con il Provvedimento di approvazione del relativo modello. La matricola di ciascun esemplare è costituita da un gruppo di undici caratteri.
Giunti alla data preimpostata dal tecnico, il Registratore provvederà a produrre documenti commerciali in luogo degli scontrini fiscali ed effettuare la prima trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate e lo stato del Registratore Telematico diventa "in servizio".
Tutte le operazioni di attivazione, messa in servizio, verificazione periodica, e dismissione sono comunicate telematicamente dal Registratore Telematico al sistema dell'Agenzia delle Entrate.
In tal modo viene prodotto un censimento (dinamico e automatico) degli apparecchi conformi alle prescrizioni di norma e della loro operatività.