
A cura del Centro studi fiscale Seac
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In passato i soci di S.r.l. commerciale erano esclusi dall'obbligo di iscrizione alla gestione IVS commercianti in ragione della limitazione della loro responsabilità nella conduzione dell'impresa.
Per effetto della disposizione contenuta nella Legge n. 662/96 e ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Stato, l'INPS ha ritenuto non sufficiente per l'esonero dall'iscrizione alla gestione IVS la limitazione della responsabilità in capo ai soci di S.r.l.
Requisiti essenziali per l'iscrizione del socio alla gestione IVS sono i seguenti:
- l'attività della società sia organizzata e diretta prevalentemente con il lavoro dei soci e dei loro familiari;
- i soci partecipino all'attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Il requisito della prevalenza dell'attività nella società a responsabilità limitata va verificato valutando se la prestazione lavorativa del socio nella società rappresenta l'attività predominante rispetto alle altre svolte dal socio.
Il socio di capitale, che non presta la propria opera nell'azienda, non deve iscriversi all'INPS; ciò è stato precisato anche dalla recentissima
Ai fini dell'iscrizione dei soci alla gestione dei commercianti, non rileva inoltre, il numero di dipendenti eventualmente occupati nell'impresa. L'obbligo di iscrizione non sussiste nel caso di soci di S.r.l. industriale (ovvero né artigianali né commerciali).
SOCIO-AMMINISTRATORE
È frequente il caso in cui il socio intrattenga con la società un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ricevendo un compenso quale amministratore.
Nel corso degli anni si è creato un notevole contenzioso circa il presunto obbligo, a carico del socio-amministratore di S.r.l. commerciale, di doppia iscrizione all'INPS.