
A cura del Centro studi fiscale Seac
Nella classe "B) II. Immobilizzazioni materiali" confluiscono tutti i beni di consumo durevole, da destinare permanentemente all'organizzazione aziendale.
Si tratta nello specifico di beni impiegati come strumento di produzione del reddito e che non sono destinati, quindi, né alla vendita, né alla trasformazione per l'ottenimento dei beni/servizi prodotti dall'azienda.
Le immobilizzazioni materiali vanno iscritte in bilancio tenendo conto della prevalenza del principio della sostanza economica rispetto a quello della funzione economica.
Il principio della sostanza economica non interessa l'iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni comprese nella sottovoce B) II.5. "Immobilizzazioni in corso e acconti".
In merito il Principio Contabile OIC n. 16, paragrafo 31, stabilisce che:
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"le immobilizzazioni materiali comprese nelle sottovoci da BII1 a BII4 sono rilevate inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito." |
Solitamente il trasferimento di rischi e benefici avviene quando vi è il trasferimento del titolo proprietà.
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Tuttavia, se per effetto di specifiche clausole contrattuali non vi è coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e quella in cui viene trasferito il titolo di proprietà, va considerata, per l'iscrizione in bilancio dell'immobilizzazione, la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici. |
Il Principio Contabile OIC n. 16, paragrafo 31, precisa che:
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"Nell'effettuare tale analisi occorre analizzare tutte le clausole contrattuali." |
La rilevazione iniziale delle immobilizzazioni comprese nella sottovoce B) II. 5. "Immobilizzazioni in corso e acconti" è effettuata, invece, alla data in cui sono sostenuti i primi costi per la costruzione del cespite. Dette immobilizzazioni rimangono iscritte nella sottovoce B) II. 5 fino a quando il bene è disponibile e pronto per l'uso e in quel momento vengono riclassificate in una specifica voce da B) II.1 a B) II.4.
Nel rispetto dello schema di Stato patrimoniale disposto all'
Valore lordo dell'immobilizzazione materiale |
(meno) fondo ammortamento |
(meno) fondo svalutazione |
Valore di bilancio (B) II.) |
VALUTAZIONE DELL'IMMOBILIZZAZIONE
L'
- nel costo di acquisto si comprendono anche i costi accessori;
- nel costo di produzione vanno inclusi tutti i costi direttamente imputabili al prodotto ed, eventualmente, anche la quota ragionevolmente imputabile di costi indiretti sostenuti durante il periodo di fabbricazione e fino al momento in cui il bene è oggettivamente utilizzabile ovvero pronto per l'uso. Nello stesso modo possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna o presso terzi.
SVALUTAZIONE E RIPRISTINO
Ai sensi dell'
Tali svalutazioni trovano contropartita nella voce B)10.c) del Conto economico e devono essere rilevate a diretta diminuzione del valore dell'immobilizzazione materiale alla quale si riferiscono.
Delle stesse deve essere inoltre fornita esplicita informazione in Nota integrativa.
IMMOBILIZZAZIONI ESPRESSE IN VALUTA