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Bilancio Stato Patrimoniale - Attivo - Immobilizzazioni
B) II. Immobilizzazioni materiali

A cura del Centro studi fiscale Seac

Nella classe "B) II. Immobilizzazioni materiali" confluiscono tutti i beni di consumo durevole, da destinare permanentemente all'organizzazione aziendale.
Si tratta nello specifico di beni impiegati come strumento di produzione del reddito e che non sono destinati, quindi, né alla vendita, né alla trasformazione per l'ottenimento dei beni/servizi prodotti dall'azienda.

Aspetti civilistici

Le immobilizzazioni materiali vanno iscritte in bilancio tenendo conto della prevalenza del principio della sostanza economica rispetto a quello della funzione economica.
Il principio della sostanza economica non interessa l'iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni comprese nella sottovoce B) II.5. "Immobilizzazioni in corso e acconti".
In merito il Principio Contabile OIC n. 16, paragrafo 31, stabilisce che:

citazione

"le immobilizzazioni materiali comprese nelle sottovoci da BII1 a BII4 sono rilevate inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito."

Solitamente il trasferimento di rischi e benefici avviene quando vi è il trasferimento del titolo proprietà.

attenzione

Tuttavia, se per effetto di specifiche clausole contrattuali non vi è coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e quella in cui viene trasferito il titolo di proprietà, va considerata, per l'iscrizione in bilancio dell'immobilizzazione, la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici.

Il Principio Contabile OIC n. 16, paragrafo 31, precisa che:

citazione

"Nell'effettuare tale analisi occorre analizzare tutte le clausole contrattuali."

La rilevazione iniziale delle immobilizzazioni comprese nella sottovoce B) II. 5. "Immobilizzazioni in corso e acconti" è effettuata, invece, alla data in cui sono sostenuti i primi costi per la costruzione del cespite. Dette immobilizzazioni rimangono iscritte nella sottovoce B) II. 5 fino a quando il bene è disponibile e pronto per l'uso e in quel momento vengono riclassificate in una specifica voce da B) II.1 a B) II.4.

Nel rispetto dello schema di Stato patrimoniale disposto all'articolo 2424, C.c., l'indicazione in bilancio delle immobilizzazioni materiali deve avvenire al netto dei rispettivi fondi di ammortamento e degli eventuali fondi di svalutazione.

Valore lordo dell'immobilizzazione materiale

(meno) fondo ammortamento

(meno) fondo svalutazione

Valore di bilancio (B) II.)

VALUTAZIONE DELL'IMMOBILIZZAZIONE

L'art. 2426, comma 1, punto 1, C.c., prevede, come norma generale per l'imputazione del costo delle immobilizzazioni (e quindi anche delle immobilizzazioni materiali), una loro valutazione al costo di acquisto o di produzione, precisando che:

  • nel costo di acquisto si comprendono anche i costi accessori;
  • nel costo di produzione vanno inclusi tutti i costi direttamente imputabili al prodotto ed, eventualmente, anche la quota ragionevolmente imputabile di costi indiretti sostenuti durante il periodo di fabbricazione e fino al momento in cui il bene è oggettivamente utilizzabile ovvero pronto per l'uso. Nello stesso modo possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna o presso terzi.

SVALUTAZIONE E RIPRISTINO

Ai sensi dell'articolo 2426, comma 1, punto 3, C.c., nel caso in cui, alla data di chiusura dell'esercizio, le immobilizzazioni materiali presentino un valore durevolmente inferiore a quello ottenuto nel modo sopra descritto, le stesse devono essere iscritte a tale minor valore; quest'ultimo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venute meno le motivazioni della svalutazione e pertanto si deve procedere al ripristino del valore.
Tali svalutazioni trovano contropartita nella voce B)10.c) del Conto economico e devono essere rilevate a diretta diminuzione del valore dell'immobilizzazione materiale alla quale si riferiscono.
Delle stesse deve essere inoltre fornita esplicita informazione in Nota integrativa.

IMMOBILIZZAZIONI ESPRESSE IN VALUTA

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