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Autoveicoli Fringe benefit - Veicoli ai dipendenti
Uso promiscuo

A cura del Centro studi fiscale Seac

Un autoveicolo aziendale assegnato al dipendente è detto ad uso promiscuo quando lo stesso lo utilizza sia per esigenze lavorative sia per esigenze personali. 

Tale fattispecie rappresenta la forma più diffusa di assegnazione di auto ai dipendenti; la disciplina applicabile ai veicoli assegnati ai dipendenti per uso promiscuo prevede:

Deducibilità per l'impresa

L'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), TUIR prevede che la percentuale di deducibilità dei costi relativi ad autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta è pari al 70%.

L'impiego del mezzo da parte del dipendente deve essere provato in base a idonea documentazione che ne attesti con certezza l'utilizzo.

Tale documentazione può essere costituita, ad esempio, dall'inserimento di una specifica clausola nel contratto di lavoro oppure da una scrittura privata sottoscritta in un momento successivo (avente data certa).
Si evidenzia il trattamento diverso per i veicoli dati in uso ai dipendenti solamente per finalità aziendali, in quanto in questo caso è applicabile la specifica disciplina prevista per la tipologia di veicolo: ad esempio, per un'autovettura la deducibilità sarà ammessa rispettando il tetto massimo di € 18.075,99, nella misura del 20%.

Condizione temporale 

In base alla Circolare n. 48/1998, la condizione della "maggior parte del periodo d'imposta" si considera verificata quando il veicolo è utilizzato dal dipendente per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta del datore di lavoro.
Pertanto, nel caso di periodo d'imposta di durata pari all'intero anno, l'utilizzo da parte del dipendente deve riguardare almeno (365/2) + 1 = 184 gg.
Ai fini del calcolo della durata non viene richiesto né che l'utilizzo del veicolo avvenga in modo continuativo né che il veicolo sia utilizzato da un unico dipendente.
Qualora la condizione della "maggior parte del periodo d'imposta" risulti rispettata, i costi e le spese del veicolo sono deducibili al 70%, anche per la parte del periodo d'imposta in cui non vi sia l'assegnazione al dipendente per uso promiscuo.

Tassazione in capo al dipendente

L'uso promiscuo di un veicolo aziendale (vale a dire, per finalità sia aziendali che personali) origina un fringe benefit, da valorizzare opportunamente e sottoporre a tassazione in capo al dipendente che ne beneficia; in particolare, secondo quanto previsto dall'articolo 51, comma 4, lettera a) TUIR, il valore normale degli autoveicoli concessi in uso promiscuo è determinato prendendo in considerazione il relativo costo chilometrico di esercizio, determinato annualmente dall'ACI, al netto di quanto eventualmente trattenuto al dipendente.

L'art. 1, comma 632, Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), in un'ottica di riduzione delle pratiche dannose alla condizione ambientale e climatica, ha modificato la tassazione di tale fringe benefit.  Tali misure (alleggerimento della tassazione per i veicoli meno inquinanti, ed inasprimento della tassazione per quelli più inquinanti) si applicano ai contratti di uso stipulati a partire dal 1° luglio 2020.

attenzione

Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell'ambito dei documenti programmatici, l'art. 1, comma 48, Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), ha modificato la modalità di determinazione del c.d. "fringe benefit" per i veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti. 
Le nuove misure si applicano ai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025.

CONTRATTI STIPULATI ENTRO IL 30 GIUGNO 2020

In caso di contratti stipulati entro il 30 giugno 2020 il valore imponibile del fringe benefit è determinato assumendo il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15 mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI, al netto di quanto eventualmente trattenuto al dipendente.

Fringe benefit imponibile = 30% (costo km tabella ACI x 15.000 km) - importo trattenuto al dipendente

CONTRATTI STIPULATI A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2020 al 31 dicembre 2024

I fringe benefit che scaturiscono dalla concessione in uso promiscuo di auto aziendali con contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 sono tassati in base ai valori di emissione di anidride carbonica degli automezzi.
Ai fini della tassazione del fringe benefit, la base imponibile dei veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro è determinata assumendo il 25% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15 mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI, al netto di quanto eventualmente trattenuto al dipendente.

attenzione

Si noti che il coefficiente del 25% è applicabile esclusivamente in caso di veicoli:

  • di nuova immatricolazione dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;
  • concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 46/2020, ai fini dell'individuazione della data di stipula del contratto occorre fare riferimento al momento della sottoscrizione dell'atto di assegnazione del benefit da parte del datore di lavoro e del dipendente.

Valori di emissione non superiori a 60 g/km

Ai fini della tassazione del fringe benefit, la base imponibile dei veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro è determinata assumendo il 25% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15 mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI, al netto di quanto eventualmente trattenuto al dipendente.

Fringe benefit imponibile = 25% (costo km tabella ACI x 15.000 km) - importo trattenuto al dipendente

Valori di emissione superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km

Ai fini della tassazione del fringe benefit, la base imponibile dei veicoli con valori di emissione di anidride carbonica compresi tra grammi 61 e grammi 160 per chilometro è determinata assumendo il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15 mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI, al netto di quanto eventualmente trattenuto al dipendente.

Fringe benefit imponibile = 30% (costo km tabella ACI x 15.000 km) - importo trattenuto al dipendente

Valori di emissione superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km

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