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Uso amministratori

A cura del Centro studi fiscale Seac

È frequente l'ipotesi che le società concedano agli amministratori l'utilizzo dell'autovettura per l'espletamento della propria attività o come "integrazione" in natura del compenso spettante.

Tale fattispecie richiede alcune considerazioni specifiche rispetto a quella di autoveicoli concessi in uso ai dipendenti.

L'ipotesi di autoveicolo concesso in uso all'amministratore, è stata oggetto di precisazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate nella Circolare 10 febbraio 1998, n. 48/E, che ribadisce quanto chiarito con la Circolare 13 febbraio 1997, n. 37.

In particolare, in entrambe le Circolari, veniva analizzato il diverso trattamento fiscale applicabile in base alle diverse ipotesi di utilizzo del veicolo, già esaminate con riferimento ai lavoratori dipendenti:

  • autovettura utilizzata in modo promiscuo per fini aziendali e fini personali;
  • autovettura utilizzata esclusivamente per fini aziendali;
  • autovettura utilizzata esclusivamente per fini personali.

Così come per i dipendenti, tale distinzione rileva soprattutto ai fini delle imposte sui redditi.

A seconda del tipo di utilizzo può sorgere in capo all'amministratore un riflesso reddituale (compenso in natura) e per la società un diverso trattamento della deducibilità dei costi e delle spese relative all'autovettura.

In caso di autoveicolo utilizzato dall'amministratore sia per scopi aziendali che per scopi personali, devono essere analizzati i seguenti aspetti:

  • disciplina fiscale per l'amministratore;
  • disciplina fiscale per l'impresa.
Determinazione del reddito per l'amministratore

AMMINISTRATORI COLLABORATORI

A decorrere dal 1° gennaio 2001, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge n. 342/2000, i compensi percepiti in relazione agli uffici di amministratore di società, associazione e altri enti, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Come si vedrà, l'assimilazione dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (in cui, per regola generale, il rapporto di amministratore è inquadrato) a quelli di lavoro dipendente, avvenuta a decorrere dal 1° gennaio 2001, ha avuto effetti più sulla disciplina della determinazione del reddito di lavoro per i collaboratori che sulla deducibilità per l'impresa dei costi relativi agli autoveicoli.

AMMINISTRATORI PROFESSIONISTI

Tale assimilazione non opera nelle ipotesi in cui l'attività di amministratore e più in generale l'attività prestata in base al rapporto di collaborazione, rientri nell'oggetto della professione esercitata dal contribuente. In tali casi, i compensi percepiti sono assoggettati alle disposizioni dettate per i redditi di natura professionale.

A tale proposito, l'Agenzia delle Entrate nellaCircolare 12 dicembre 2001, n. 105, ha precisato che i proventi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società ed enti, sono considerati redditi di lavoro autonomo quando:

  1. i relativi ordinamenti di categoria disciplinano l'attività di amministratore, di revisore o di sindaco di società;
  2. l'incarico è da porre in relazione con le specifiche conoscenze tecniche professionali.
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