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Autoveicoli Fringe benefit - Auto di proprietà
Socio

A cura del Centro studi fiscale Seac

La riduzione della percentuale di deducibilità riguardante le auto aziendali non costituenti beni strumentali (passata dal 40% al 20%), ed il contemporaneo inasprimento della disciplina riguardante l'assegnazione di beni della società ai soci, hanno reso conveniente, dal punto di vista fiscale, il ricorso alla pratica del rimborso chilometrico al socio, per costi derivanti dall'uso della propria autovettura per fini societari.

I costi derivanti da tale utilizzo, infatti, sono completamente deducibili da parte della società (se inerenti l'attività dell'impresa), ed il rimborso ottenuto dal socio non costituisce reddito.

ATTENZIONE: Si noti inoltre che, a differenza di quanto previsto per dipendenti e collaboratori, la deducibilità del rimborso chilometrico concesso al socio non è limitata al costo di percorrenza relativo ad autoveicoli di potenza non superiore a 17/20 cavalli fiscali.

Tale disposizione (art. 95, comma 3, TUIR) è infatti relativa esclusivamente alle spese derivanti da prestazioni di lavoro (da parte di dipendenti/collaboratori), mentre nessuna disciplina specifica è prevista per i rimborsi chilometrici relativi all'uso di auto proprie da parte dei soci; si applicherà quindi la disciplina generale prevista dall'art. 109, comma 5, TUIR, che prevede la completa deducibilità delle spese, a condizione che si riferiscano ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi (principio di inerenza).

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