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Leasing

A cura del Centro studi fiscale Seac

In alternativa all'acquisto diretto del veicolo, l'impresa può decidere di procedere alla sua acquisizione mediante un contratto di leasing finanziario.

Si definisce leasing finanziario il contratto di locazione con il quale:

  • la società di leasing acquista il veicolo, su indicazione del conduttore, e lo mette a sua disposizione a fronte del pagamento di un canone periodico;
  • i rischi connessi con la detenzione del bene sono a carico del conduttore;
  • il conduttore, al termine del contratto, può diventare proprietario del veicolo, tramite pagamento di un prezzo prestabilito (riscatto).
Trattamento ai fini IVA

I canoni di leasing, l'eventuale maxicanone e l'eventuale riscatto rappresentano il corrispettivo che il conduttore versa al locatore per la prestazione di un servizio (art. 3, D.P.R. n. 633/72) e risultano, pertanto, assoggettati ad IVA.

Ai sensi dell'articolo 19-bis1, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 633/1972, l'IVA versata sui canoni derivanti da contratti di leasing finanziario, rientranti nell'articolo 16, è detraibile nella stessa misura in cui è detraibile l'IVA sull'acquisto o importazione. La disposizione, infatti, così dispone:

"d) l'imposta relativa [...] alle prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 16 [...] è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore".

Ne consegue che, se i veicoli sono strumentali ad utilizzo esclusivo per l'attività d'impresa, l'IVA versata sui canoni derivanti dal contratto di leasing è totalmente detraibile.

L'articolo 19-bis 1, comma 1, come integrato dal comma 923, Legge di Bilancio 2018, stabilisce che ai fini dell'IVA, la detrazione dell'imposta spetta solamente se l'operazione viene provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dell'articolo 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973, o da un altro mezzo di pagamento ritenuto idoneo individuato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 4 aprile 2018. Tale disposizione si applica a tutte le tipologie di veicoli, vale a dire sia per quelli con detrazione IVA ridotta, sia per quelli con detrazione piena.

Trattamento ai fini delle imposte sui redditi
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