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Godimento soci/familiari

A cura del Centro studi fiscale Seac

Il D.L. n. 138/2011 ha introdotto specifiche disposizioni finalizzate a contrastare il fenomeno elusivo dell'intestazione fittizia di beni utilizzati a titolo personale dai soci o familiari dell'imprenditore.

In linea generale, la concessione in godimento di un bene d'impresa, da parte di una società/ditta individuale, ad un socio/familiare, senza corrispettivo, o ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato, comporta:

  • in capo all'utilizzatore persona fisica (socio/familiare) la tassazione di un reddito diverso ex art. 67, comma 1, lett. h), TUIR, pari alla differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene;
  • in capo al concedente (società/ditta individuale) l'indeducibilità dei relativi costi.

Con Circolare n. 24/2012 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'indeducibilità dei costi non trova applicazione con riguardo ai beni per i quali il TUIR prevede una deducibilità limitata; è il caso, ad esempio, dell'autovettura concessa in godimento al socio (non dipendente).

Con riguardo a tali beni, in capo all'utilizzatore si configura comunque un reddito diverso (in mancanza di corrispettivo o di corrispettivo inferiore al valore normale).

In caso di beni a deducibilità limitata, quindi:

  • il concedente deduce i relativi costi nella misura (limitata) stabilita dal TUIR;
  • l'utilizzatore tassa il reddito diverso imputato ex art. 67, comma 1, lett. h), TUIR, a prescindere dalla circostanza che il bene sia assoggettato al predetto regime di limitazione della deducibilità dei relativi costi.
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