
A cura del Centro studi fiscale Seac
La disciplina fiscale dettata in materia di deducibilità dei costi relativi ai beni strumentali e di detraibilità della corrispondente
Per l'individuazione di quali spese ricadano in tale definizione occorre, pertanto, fare riferimento al significato di "costo connesso" nella sua comune accezione, intendendo per tale qualsiasi spesa sostenuta ai fini dell'utilizzo del veicolo strumentale.
Per poter circolare con il veicolo il conducente deve essere in possesso dell'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile (RC auto).
I termini di versamento del premio assicurativo sono liberamente determinati dalle parti (soggetto assicurato e compagnia assicurativa) e sono desumibili dal contratto di assicurazione. Le parti sono, pertanto, libere di prevedere versamenti con periodicità annuale o semestrale, ma anche con periodicità del tutto particolari.
Premi assicurativi |
Strumentali impresa |
Esente |
|
II.DD. |
Deducibile 100% |
IRAP |
Deducibile 100% |
CONTAB. ORDINARIA |
Competenza (risconti attivi) |
Il costo sostenuto per l'assicurazione relativa ai beni strumentali deve essere rilevato nel rispetto del principio di competenza.
La tassa automobilistica, meglio conosciuta come bollo auto, è una tassa di possesso che deve essere versata, anche in assenza di utilizzo, da chi è proprietario del veicolo l'ultimo giorno utile per effettuare il versamento.
L'importo da corrispondere dipende dalla potenza effettiva del veicolo. Competenti in materia di tasse automobilistiche sono:
- l'ente locale, nel caso di Regioni a Statuto Ordinario e delle Province Autonome di Trento e Bolzano (tali Regioni e Province possono affidare a terzi le attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche);
- il Ministero delle Finanze, nel caso di Regioni a Statuto Speciale.
Le tariffe, ma anche i termini entro i quali effettuare il versamento, possono pertanto variare a seconda della sede dell'intestatario del veicolo, ma anche a seconda della tipologia del veicolo stesso.
SUPER BOLLO
L'
- l'estensione delle soglie di applicabilità;
- l'aumento dell'addizionale in esame nella misura di € 20, per ogni kw di potenza superiore a 185.