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Cessione

A cura del Centro studi fiscale Seac

Oggetto della presente sezione sono il trattamento ai fini IVA e delle imposte sui redditi, nonché gli aspetti contabili conseguenti alla cessione, da parte del professionista, di un veicolo che egli stesso aveva precedentemente acquistato nuovo da un concessionario.

Disciplina IVA

Per definire il trattamento IVA delle cessioni dei veicoli utilizzati nell'ambito dell'attività di impresa e lavoro autonomo è necessario considerare il regime di detrazione dell'IVA relativa all'acquisto di cui agli artt. 19,19-bis e 19-bis1, D.P.R. n. 633/72 che, come noto, nel corso degli anni è stato più volte oggetto di modifiche normative, come di seguito schematizzato:

Data acquisto veicolo nuovo

Detrazione IVA

fino al 31/12/2000

indetraibilità IVA

dall'1/1/2001 al 31/12/2005

detraibilità IVA 10%

dall'1/1/2006 al 13/9/2006

detraibilità IVA 15%

dal 14/9/2006 al 26/6/2007

detraibilità IVA in base all'inerenza (es. 5/7, 50%, ecc.)

dal 28/6/2007

detraibilità IVA 40%

Se il professionista aveva provveduto ad inoltrare la richiesta di rimborso, il trattamento fiscale cui assoggettare la cessione del veicolo risultava comunque influenzato, in quanto:

  • se la cessione era avvenuta entro il 13/9/2006, era necessario operare una variazione in aumento della base imponibile nel modello di istanza di rimborso (art. 26, comma 1, D.P.R. n. 633/1972), assoggettando ad IVA l'intero corrispettivo della cessione (senza sanzioni né interessi) come previsto dal Provvedimento 22 febbraio 2007;
  • se la cessione è avvenuta in data successiva al 13/9/2006, si emette fattura con applicazione dell'IVA solo sul 40% dell'imponibile (Interrogazione Parlamentare n. 5-01451 del 19 settembre 2007 confermata dalla Circolare 12 ottobre 2007, n. 55).

Di seguito si analizza il regime IVA cui il professionista è tenuto ad assoggettare la cessione di un veicolo acquistato nuovo, presupponendo che non sia stata presentata alcuna istanza di rimborso per l'IVA non detratta.

REGIME IVA APPLICABILE

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