A cura del Centro studi fiscale Seac
La limitazione all'utilizzo di denaro contante e di titoli al portatore costituisce uno dei pilastri del sistema di prevenzione del riciclaggio di proventi derivanti da attività illecite, finalizzato a garantire la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie che superano una certa soglia.
Per effetto dell'- denaro contante;
- titoli al portatore;
quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore ad € 3.000 (€ 2.000 per il periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022).
|
Secondo quanto disposto dall' |
|
Inoltre, il comma 504, |
Come sopra accennato, non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un'unica soluzione in contante di importo pari o superiore a € 5.000.
L'
- banche;
- Poste italiane S.p.a.;
- istituti di moneta elettronica.
|
I soggetti interessati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio (dottori commercialisti ed esperti contabili, società di servizi in ambito contabile-tributario, ecc.) devono comunicare, entro 30 giorni, al MEF le violazioni relative all'uso del contante di cui siano a conoscenza. |
NOZIONE DI "SOGGETTI DIVERSI"
Il MEF, in risposta ad una FAQ, ha chiarito che con le locuzione "soggetti diversi" il legislatore fa riferimento ad entità giuridiche distinte; rientrano nella disciplina sull'uso del contante, ad esempio, i trasferimenti intercorsi:
- tra due società;
- tra il socio e la società di cui questi fa parte;
- tra società controllata e società controllante;
- tra legale rappresentante e socio;
- tra due società aventi lo stesso amministratore;
- tra una ditta individuale ed una società, quando le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono.
NOZIONE DI "VALORE COMPLESSIVO"
La limitazione all'uso del contante riguarda il “valore complessivo” oggetto di trasferimento.
|
Il divieto colpisce anche il trasferimento di denaro contante, superiore al limite fissato dall' |
Secondo quanto chiarito dal MEF in risposta ad una FAQ, l'avverbio "complessivamente" va riferito al valore da trasferire; di conseguenza, il divieto in oggetto riguarda il trasferimento in unica soluzione di valori costituiti da denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore ad € 5.000, a prescindere dal fatto che il trasferimento sia stato effettuato attraverso uno solo di tali mezzi di pagamento, o cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento.
Diversamente, il divieto non si applica nel caso in cui:
- il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome;
- una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all'operazione stessa (es. contratto di somministrazione);
- il frazionamento sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (es. pagamento rateale).