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Uso del contante

A cura del Centro studi fiscale Seac

La limitazione all'utilizzo di denaro contante e di titoli al portatore costituisce uno dei pilastri del sistema di prevenzione del riciclaggio di proventi derivanti da attività illecite, finalizzato a garantire la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie che superano una certa soglia.

Per effetto dell'articolo 49, D.Lgs. n. 231/2007, è vietato il trasferimento, effettuato a qualsiasi titolo tra “ soggetti diversi ”, di:
  • denaro contante;
  • titoli al portatore;

quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore ad € 3.000 (€ 2.000 per il periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022).

attenzione

Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 384, L. n. 197/2022, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la soglia prevista per i trasferimenti di denaro contante e di titoli al portatore è aumentata a € 5.000.

novita

Inoltre, il comma 504, art. 1, Legge n. 213/2023, al fine di agevolare l'accesso ai servizi di pagamento, sostituisce il comma 6, art. 17, D.Lgs. n. 231/2007con una nuova disposizione.
Questa prevede che gli istituti di pagamento e di moneta elettronica, nelle prestazioni di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica, osservino gli obblighi di adeguata verifica della clientela per le operazioni occasionali di qualsiasi importo.
Nel servizio di prelievo di contanti, tali obblighi dovranno essere rispettati in relazione ad operazioni occasionali di importo complessivo di 250 euro al giorno.

Utilizzo del denaro contante

Come sopra accennato, non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un'unica soluzione in contante di importo pari o superiore a € 5.000.

L'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 stabilisce che i trasferimenti eccedenti tale limite possono essere eseguite esclusivamente per il tramite di:

  • banche;
  • Poste italiane S.p.a.;
  • istituti di moneta elettronica.

attenzione

I soggetti interessati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio (dottori commercialisti ed esperti contabili, società di servizi in ambito contabile-tributario, ecc.) devono comunicare, entro 30 giorni, al MEF le violazioni relative all'uso del contante di cui siano a conoscenza.

NOZIONE DI "SOGGETTI DIVERSI"

Il MEF, in risposta ad una FAQ, ha chiarito che con le locuzione "soggetti diversi" il legislatore fa riferimento ad entità giuridiche distinte; rientrano nella disciplina sull'uso del contante, ad esempio, i trasferimenti intercorsi:

  • tra due società;
  • tra il socio e la società di cui questi fa parte;
  • tra società controllata e società controllante;
  • tra legale rappresentante e socio;
  • tra due società aventi lo stesso amministratore;
  • tra una ditta individuale ed una società, quando le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono.

NOZIONE DI "VALORE COMPLESSIVO"

La limitazione all'uso del contante riguarda il “valore complessivo” oggetto di trasferimento.

attenzione

Il divieto colpisce anche il trasferimento di denaro contante, superiore al limite fissato dall'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati in funzione elusiva (c.d. “operazione frazionata” - art. 1, comma 2, lett. v), D.Lgs. n. 231/2007).

Secondo quanto chiarito dal MEF in risposta ad una FAQ, l'avverbio "complessivamente" va riferito al valore da trasferire; di conseguenza, il divieto in oggetto riguarda il trasferimento in unica soluzione di valori costituiti da denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore ad € 5.000, a prescindere dal fatto che il trasferimento sia stato effettuato attraverso uno solo di tali mezzi di pagamento, o cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento.

Diversamente, il divieto non si applica nel caso in cui:

  • il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome;
  • una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all'operazione stessa (es. contratto di somministrazione);
  • il frazionamento sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (es. pagamento rateale).
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