
A cura del Centro studi fiscale Seac
L'attività agricola beneficia di un particolare regime di favore agli occhi del legislatore fiscale; in particolare tali benefici si concretizzano in alcune agevolazioni o riduzioni d'imposta.
Secondo quanto disposto dall'
- imposta di registro 15% (ai sensi dell'
art. 10, commi 2 e 5, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 , l'imposta non può in ogni caso essere inferiore ad € 1.000,00); - imposta ipotecaria € 50,00;
- imposta catastale € 50,00;
- esenzione
imposta di bollo .
Per quanto riguarda la piccola proprietà contadina, l'
- alle imposte di registro ed ipotecaria in misura fissa (€ 200,00 ciascuna) ed
- all'imposta catastale nella misura dell'1%.
Medesima agevolazione è prevista in capo alle società agricole che hanno la qualifica di IAP (
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Il successivo comma 4-ter, introdotto ad opera dell'art. 1, comma 110, Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, le sopracitate agevolazioni siano applicabili anche agli atti posti in essere a favore di persone fisiche:
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CONDIZIONI PER FRUIRE DELL'AGEVOLAZIONE
L'agevolazione è riconosciuta ai soggetti che dichiarano al notaio, nell'atto di acquisto, la presenza dei requisiti previsti dalla normativa ovvero l'iscrizione alla relativa gestione previdenziale ed assistenziale dell'acquirente IAP/CD e la qualifica di terreno agricolo in base a strumenti urbanistici vigenti.
Ai sensi dell'
- abbia già presentato istanza all'ufficio regionale competente, che ne rilascia certificazione;
- sia iscritto alla gestione previdenziale.
La qualifica deve essere ottenuta entro 24 mesi, a pena di decadenza dalle agevolazioni.