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Agricoltura Imposte sui redditi - Determinazione dei redditi in agricoltura
Trasferimenti di terreni e agevolazioni

A cura del Centro studi fiscale Seac

L'attività agricola beneficia di un particolare regime di favore agli occhi del legislatore fiscale; in particolare tali benefici si concretizzano in alcune agevolazioni o riduzioni d'imposta. 

Trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli

Secondo quanto disposto dall'art. 1, Parte I, Tariffa, D.P.R. n. 131/1986 il trasferimento di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi da IAP/CD sconta le seguenti imposte:

Piccola proprietà contadina

Per quanto riguarda la piccola proprietà contadina, l'articolo 2, comma 4-bis, D.L. n. 194/2009, prevede che gli atti di trasferimento di terreni agricoli e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, sono soggetti:

  • alle imposte di registro ed ipotecaria in misura fissa (€ 200,00 ciascuna) ed
  • all'imposta catastale nella misura dell'1%.

Medesima agevolazione è prevista in capo alle società agricole che hanno la qualifica di IAP (art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 99/2004).

attenzione

Il successivo comma 4-ter, introdotto ad opera dell'art. 1, comma 110, Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, le sopracitate agevolazioni siano applicabili anche agli atti posti in essere a favore di persone fisiche:
  • di età inferiore a 40 anni;
  • che all'atto di trasferimento dichiarino di voler conseguire, entro 24 mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per coltivatori diretti e IAP.

CONDIZIONI PER FRUIRE DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione è riconosciuta ai soggetti che dichiarano al notaio, nell'atto di acquisto, la presenza dei requisiti previsti dalla normativa ovvero l'iscrizione alla relativa gestione previdenziale ed assistenziale dell'acquirente IAP/CD e la qualifica di terreno agricolo in base a strumenti urbanistici vigenti.

Ai sensi dell'art. 1, comma 5-ter, D.Lgs. n. 99/2004, l'agevolazione per la piccola proprietà contadina si applica a chi non ha ancora ottenuto la qualifica di imprenditore agricolo professionale, purché:

  • abbia già presentato istanza all'ufficio regionale competente, che ne rilascia certificazione;
  • sia iscritto alla gestione previdenziale.

La qualifica deve essere ottenuta entro 24 mesi, a pena di decadenza dalle agevolazioni.

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