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Agricoltura Regimi IVA
Regime speciale

A cura del Centro studi fiscale Seac

Il regime IVA speciale per il settore agricolo è disciplinato dall'art. 34, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, il quale prevede la possibilità di applicare, indipendentemente dal volume d'affari realizzato, un regime speciale di detrazione dell'imposta relativamente alle cessioni e ai conferimenti a consorzi, cooperative, di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della Tabella A.

Soggetti interessati

I soggetti interessati al regime speciale sono i produttori agricoli con volume d'affari dell'anno precedente superiore a € 7.000,00 (oppure, se inferiore, costituito per meno di 2/3 da prodotti agricoli di cui alla Tab. A/I, D.P.R. n. 633/1972).

Ai sensi dell'art. 34, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, rientrano nella definizione di produttori agricoli:

  • i soggetti che esercitano:
    • le attività indicate nell'art. 2135, C.c.;
    • attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi, crostacei, nonché di allevamento di rane;
  • gli organismi agricoli di intervento (Ag.E.A., E.I.M.A.), o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessione di prodotti in applicazione di regolamenti dell'UE concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;
  • le cooperative, i loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.
Presupposti oggettivi

Il presupposto oggettivo di applicazione del regime speciale di cui all'art. 34, D.P.R. n. 633/1972, è che i prodotti agricoli ed ittici ceduti siano compresi tra quelli elencati nella Tab. A, Parte I, D.P.R. n. 633/1972. È altresì necessario che tali cessioni siano poste in essere dai produttori agricoli qualificati ai sensi dell'art. 2135 C.c..

Tra i produttori agricoli destinatari del regime speciale non vi sono solo i coltivatori del fondo in senso stretto, ma anche tutti coloro che esercitano attività agricole connesse, anche utilizzando beni acquisiti presso terzi, per quanto in misura non prevalente rispetto a quelli prodotti dall'azienda agricola.

Operazioni escluse

Dal regime di detrazione forfetizzata rimangono escluse:

  • le cessioni di prodotti non compresi nella Tab. A, Parte I, D.P.R. n. 633/1972;
  • le cessioni di prodotti agricoli acquistati da terzi, nel caso in cui questi ultimi siano prevalenti rispetto a quelli prodotti internamente; il concetto di prevalenza va inteso sia in senso quantitativo (se avente ad oggetto prodotti omogenei), sia in senso qualitativo (quando i prodotti non sono omogenei);
  • le cessioni di prodotti agricoli il cui acquisto derivi da atti non assoggettati ad IVA, se il cedente è un soggetto operante in regime ordinario. Qualora l'acquisizione dei prodotti agricoli derivi da operazione che non rientra nel campo di applicazione dell'imposta (per donazione, conferimento, operazione straordinaria, ecc.), la successiva cessione non può essere effettuata in regime IVA speciale;
  • le prestazioni di servizi effettuati dal produttore agricolo, anche se aventi i requisiti per essere considerate attività agricole connesse. Per le prestazioni di servizi trova infatti applicazione il regime di cui all'art. 34-bis.
Determinazione dell'imposta
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