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Fatturazione elettronica Processo di fatturazione elettronica
Imposta di bollo

A cura del Centro studi fiscale Seac

I termini e le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche sono contenuti nell'art. 6, comma 2, D.M. 17 giugno 2014. Tali termini, tuttavia, sono stati, negli ultimi anni, più volte modificati (si veda, ad esempio, D.L. n. 124/2019, e D.L. n. 23/2020).

attenzione

Il Decreto MEF 4 dicembre 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2020, n. 314) ha modificato le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche ed individuato le procedure di recupero dell'imposta non versata.

Termini di versamento dell'imposta

I termini di versamento dell'imposta, sono riportati nella seguente tabella:

Periodo emissione fatture

Imposta di bollo dovuta

Termine versamento

1° trimestre

> € 5.000

31/05

1° trimestre

< € 5.000

30/09

2° trimestre

> € 5.000

30/09

1° e 2° trimestre

< € 5.000

30/11

3° trimestre

qualsiasi importo

30/11

4° trimestre

qualsiasi importo

28/2

I CONTROLLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'art. 12-novies, D.L. n. 34/2019 (c.d. "Decreto crescita") ha disposto che l'Agenzia delle Entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche può verificare, con procedure automatizzate, la corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo; laddove rilevi che non sia stata apposta tale annotazione, può integrare le fatture stesse con procedure automatizzate, già in fase di ricezione, sul Sistema di Interscambio.

L'Agenzia rende poi noto a ciascun soggetto passivo IVA (all'interno dell'area riservata) sia l'imposta dovuta, in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura, sia il maggior tributo, calcolato sulle fatture nelle quali non è stato correttamente indicato l'assolvimento dell'imposta.

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