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Fatturazione elettronica Soggetti particolari
Contribuenti minimi e forfettari

A cura del Centro studi fiscale Seac

Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015, modificato dall'art. 18, commi 2 e 3, D.L. n. 36/2022, sono esonerati dall'obbligo di emissione di fatture elettroniche i soggetti passivi che applicano particolari regimi contabili, ovvero:

  • il regime dei c.d “contribuenti minimi”;
  • il regime dei c.d. “contribuenti forfetari”.

che nell'anno precedente hanno percepito ricavi e compensi fino ad € 25.000.

Tale esonero è applicato fino al 31 dicembre 2023 (dal 1° luglio 2022); infatti dal 1° gennaio 2024 l'obbligo di emissione della fattura elettronica si estenderà alla totalità dei soggetti ,non rilevando più, il limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti

Inoltre è bene evidenziare che l'esonero riguarda esclusivamente l'emissione delle fatture B2B e B2C; diversamente, in linea generale le fatture ricevute dai contribuenti minimi/forfetari saranno elettroniche, e seguiranno una speciale procedura.

Emissione delle fatture

Dal 1° luglio 2022 per le vendite effettuate e/o le prestazioni sostenute i contribuenti forfetari che nell'anno precedente (2021) hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori ad € 25.000devono emettere fattura elettronica ed inviarla all'Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di Interscambio, avendo cura di compilare in maniera corretta il fi le .xml, indicando alcuni specifici dati relativamente al Regime Fiscale, al campo Natura ed al campo Bollo Virtuale

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