
A cura del Centro studi fiscale Seac
In determinati casi, il calcolo degli acconti IRPEF ed IRES non avviene considerando le regole ordinarie, bensì ulteriori disposizioni specifiche.
La rideterminazione degli acconti si effettua ricalcolando l'imposta dovuta in relazione ai redditi dell'anno precedente ed utilizzando la stessa quale base di calcolo per la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta corrente.
Ai sensi dell'art. 20, comma 1,
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Il primo acconto 2024 non risulta influenzato dalle nuove modalità di determinazione dell'acconto IRPEF / IRES / IRAP previste per i soggetti che aderiscono al CPB, in quanto applicabili a decorrere dal secondo acconto 2024. |
Per l'anno d'imposta 2024 (primo anno di adesione al CPB):
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se l'acconto IRPEF/IRES è determinato sulla base dell'imposta relativa al 2023 (metodo storico), è dovuta una maggiorazione pari al 10% della differenza (se positiva) tra il reddito concordato e quello d'impresa/lavoro autonomo del periodo d'imposta precedente (2023) rilevante ai fini del CPB.
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La maggiorazione va versata entro il termine previsto per il versamento della second/unica rata dell'acconto; |
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se l'acconto IRAP è determinato sulla base dell'imposta relativa al 2023 (metodo storico), è dovuta una maggiorazione pari al 3% della differenza (positiva) tra il valore della produzione netta concordato e il valore della produzione netta del periodo d'imposta precedente (2023) rilevante ai fini del CPB;
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La maggiorazione va versata entro il termine previsto per il versamento della seconda/unica rata dell'acconto; |
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se l'acconto IRPEF/IRES/IRAP è determinato sulla base dell'imposta relativa al 2024 (metodo previsionale), la maggiorazione non è dovuta e la seconda rata dell'acconto è calcolata come differenza tra:
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l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito/valore della produzione netta concordati e
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quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
Con riferimento ai soggetti in regime forfetario, analogamente a quanto previsto per i soggetti ISA, l'art. 31, comma 1,
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Il primo acconto 2024 non è influenzato dalle nuove modalità di determinazione dell'acconto previste per i soggetti che aderiscono alla proposta di concordato, in quanto applicabili a decorrere dal secondo acconto 2024. |
Per l'anno d'imposta 2024 (primo anno di adesione al CPB):
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se l'acconto dell'imposta sostitutiva per i contribuenti forfetari è determinato secondo il “metodo storico” viene maggiorato di un importo pari al 10% (ovvero del 3% in caso di forfetari start-up) della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e il reddito d'impresa/lavoro autonomo dichiarato per il periodo d'imposta 2023;
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La maggiorazione del 10% ovvero del 3% va versata entro il termine previsto per il versamento della seconda/unica rata dell'acconto; |
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se l'acconto è determinato con il “metodo previsionale” la maggiorazione non è dovuta e la seconda rata dell'acconto è calcolata come differenza tra:
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l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e
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quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
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L'
- esercenti attività d'impresa, titolari di reddito di cui all'art. 55, TUIR,
- esercenti arti o professioni,
che non applicano il regime forfetario, possono avvalersi del regime della “flat tax incrementale”.
È prevista, in particolare, l'applicazione di un'imposta ad aliquota fissa del 15%, sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale, sull'incremento di reddito dell'anno oggetto di dichiarazione (anno 2023) rispetto a quello più elevato nell'ambito del triennio precedente (anni 2020, 2021 e 2022).
Come stabilito dal comma 57, nella determinazione degli acconti IRPEF e addizionali per il 2024 si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando la "flat tax incrementale": ciò comporta una riliquidazione dell'IRPEF 2023 finalizzata alla determinazione dell'acconto 2024.