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Acconti d'imposta
Rideterminazione degli acconti

A cura del Centro studi fiscale Seac

In determinati casi, il calcolo degli acconti IRPEF ed IRES non avviene considerando le regole ordinarie, bensì ulteriori disposizioni specifiche.

La rideterminazione degli acconti si effettua ricalcolando l'imposta dovuta in relazione ai redditi dell'anno precedente ed utilizzando la stessa quale base di calcolo per la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta corrente.

Determinazione degli acconti e concordato preventivo biennale (soggetti ISA)

Per i soggetti che hanno aderito alla proposta di concordato per il biennio 2024-2025, l'acconto IRPEF per l'anno 2025 deve essere calcolato tenendo conto del reddito concordato, così come previsto dall'art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 13/2024:

citazione

“1. L'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati”.

Tuttavia, non è chiaro quale reddito concordato sia da considerare al fine del ricalcolo degli acconti 2025: sembrerebbe plausibile l’utilizzo del reddito concordato 2025. Sul punto si attendono chiarimenti ufficiali.
Diversamente, per i soggetti che aderiranno alla proposta di CPB per il 2025 e 2026 l'acconto 2025 ai sensi dell'articolo 20, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 13/2024 è calcolato secondo le seguenti modalità:
  • se l'acconto IRPEF/IRES è determinato sulla base dell'imposta relativa all'anno precedente (metodo storico), è dovuta una maggiorazione pari al 10% della differenza (se positiva) tra il reddito concordato e quello d'impresa/lavoro autonomo del periodo d'imposta precedente rilevante ai fini del CPB (rettificato ai sensi degli artt. 15 e 16, D.Lgs. n. 13/2024);
  • se l'acconto IRAP è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo d'imposta precedente (metodo storico), è dovuta una maggiorazione pari al 3% della differenza (positiva) tra il valore della produzione netta concordato e il valore della produzione netta del periodo d'imposta precedente rilevante ai fini del CPB.

attenzione

La maggiorazione va versata entro il termine previsto per il versamento della seconda/unica rata dell'acconto;

  • se l'acconto IRPEF/IRES/IRAP è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso (metodo previsionale), la maggiorazione non è dovuta e la seconda rata dell'acconto è calcolata come differenza tra:

    • l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito/valore della produzione netta concordati e

    • quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

Determinazione degli acconti e concordato preventivo biennale (soggetti forfetari)
Considerato che i soggetti forfettari non hanno la possibilità di aderire ad una proposta di concordato per il 2025, si ritiene che l'acconto 2025 dell'imposta sostitutiva dovuta da tali soggetti, anche in presenza di adesione al CPB per l'anno 2024, vada calcolato secondo le modalità ordinarie, facendo riferimento all'importo indicato a rigo LM42.
Non dovrebbe rilevare l'eventuale opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sul reddito incrementale da CPB.
Acconto IRPEF/IRES e maxi deduzione per il costo del personale neo assunto
Al fine di incentivare le imprese ad investire in nuova forza lavoro, l'art. 4, D.Lgs. n. 216/2023, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024 per i soggetti “solari”), ha introdotto una maggiorazione (c.d. “maxi deduzione”) del costo deducibile in presenza di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato a favore dei titolari di reddito d'impresa e degli esercenti arti e professioni.
In particolare il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale. Qualora i nuovi assunti rientrino tra i soggetti meritevoli di maggiore tutela, è prevista un'ulteriore deduzione del 10% (la maggiorazione è, pertanto, complessivamente pari al 30%). 
L'art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 216/2023, stabilisce che nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (acconti 2025) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni relative alla maggiorazione del costo del personale assunto a tempo indeterminato.
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