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Superbonus Interventi agevolabili - Interventi trainanti
Interventi di isolamento termico
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A cura del Centro studi fiscale Seac

Sono agevolabili ai fini della maxi detrazione del 110% gli interventi, individuati dalla lettera a), comma 1, art. 119, D.L. n. 34/2020, di isolamento termico delle superfici:

  • opache verticali (pareti generalmente esterne), orizzontali (coperture, pavimenti) ed inclinate, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno o verso vani non riscaldati,
  • che interessano l'involucro dell'edificio (inteso come unità unifamiliare o condominio) o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente dotata di uno o più accessi autonomi dall'esterno sita in edifici plurifamiliari,

con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo.

attenzione

Dal 2021, a seguito delle modifiche alla lettera a), comma 1, art. 119, D.L. n. 34/2020, da parte della Legge n. 178/2020, anche gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
Ciò significa che è ammesso alla detrazione maggiorata del 110% l'intervento di isolamento della copertura, anche nel caso in cui il locale del sottotetto sia privo di impianto di riscaldamento, essendo sufficiente che altri locali dell'edificio siano riscaldati, pur non essendo confinanti direttamente col tetto.

Dal 2021 deve quindi considerarsi superata la Circolare n. 24/2020, nella parte in cui specificava che sono ammesse alla maxidetrazione anche le spese sostenute per la coibentazione del tetto, a condizione che il tetto fosse elemento di separazione tra il volume riscaldato e l'esterno.

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