
A cura del Centro studi fiscale Seac
Sono agevolabili ai fini della maxi detrazione del 110% gli interventi, individuati dalla lettera a), comma 1,
- opache verticali (pareti generalmente esterne), orizzontali (coperture, pavimenti) ed inclinate, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno o verso vani non riscaldati,
- che interessano l'involucro dell'edificio (inteso come unità unifamiliare o condominio) o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente dotata di uno o più accessi autonomi dall'esterno sita in edifici plurifamiliari,
con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo.
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Dal 2021, a seguito delle modifiche alla lettera a), comma 1, |
Dal 2021 deve quindi considerarsi superata la Circolare n. 24/2020, nella parte in cui specificava che sono ammesse alla maxidetrazione anche le spese sostenute per la coibentazione del tetto, a condizione che il tetto fosse elemento di separazione tra il volume riscaldato e l'esterno.