News
Explora
Rubriche
Libreria
Strumenti
Fonti
Superbonus Immobili interessati ed esclusi
Tipologie di immobili ammessi

A cura del Centro studi fiscale Seac

Gli immobili interessati alla maxidetrazione possono qualificarsi sostanzialmente come:
  • edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze;
  • unità immobiliari residenziali, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi all'esterno situate all'interno di edifici plurifamiliari, nonché relative pertinenze;
  • condomini, per interventi sulle parti comuni;
  • edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico  proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  • singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze in condominio o edificio posseduto da unico proprietario (o comproprietari) limitatamente ad interventi “trainati”. L'intervento trainante deve essere necessariamente eseguito sulle parti comuni.
Requisiti richiesti agli immobili
A prescindere dalla tipologia, gli immobili oggetto degli interventi devono essere in ogni caso:
  • situati nel territorio dello Stato;
  • esistenti (non sono agevolabili interventi realizzati in fase di nuova costruzione, esclusa l'ipotesi dell'installazione di sistemi solari fotovoltaici);
  • dotati di impianto di riscaldamento preesistente, funzionante o riattivabile, negli ambienti nei quali sono seguiti i lavori, ai fini degli interventi di efficientamento energetico (salvo specifiche eccezioni).

PRESENZA DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

La Circolare 8 agosto 2020, n. 24, precisa che tali interventi sono agevolabili a condizione che gli edifici oggetto degli interventi abbiano determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, siano dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento agevolabile. Come precisato  nella Circolare n. 30/2020, questo implica che l'impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria, sia presente nell'immobile oggetto di interventi.
Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili ad eccezione dell'installazione:
  • dei collettori solari per produzione di acqua calda;
  • dei generatori alimentati a biomassa e
  • delle schermature solari.
Edifici residenziali unifamiliari

La Circolare 8 agosto 2020, n. 24, definisce un edificio unifamiliare come un'unica unità immobiliare:

  • di proprietà esclusiva;
  • funzionalmente indipendente. Un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" se dotata di almeno tre installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva;
  • che dispone di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • destinata all'abitazione di un singolo nucleo familiare.
Unità immobiliari residenziali "indipendenti" in edifici plurifamiliari
Sono agevolabili ai fini della maxi detrazione del 110% gli interventi sulle unità immobiliari residenziali:
  • funzionalmente indipendenti e
  • con uno o più accessi autonomi dall'esterno
site all'interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle relative pertinenze.

attenzione

Con Risposta ad Interpello 26 maggio 2022, n. 307, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli interventi effettuati su una unità abitativa “funzionalmente indipendente” e con “uno o più accessi autonomi dall'esterno”, sono ammessi al superbonus, a prescindere dal fatto che detta unità sia ubicata in un edificio escluso dall'agevolazione. Nel caso di specie trattavasi del locatario di un'unità immobiliare indipendente e con accesso autonomo, sita in un edificio plurifamiliare di proprietà di una società di capitali. Per fruire dell'agevolazione resta in ogni caso necessario che il detentore acquisisca il consenso alla realizzazione dei lavori da parte del proprietario (ovvero la società).
Documenti correlati
Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?