Superbonus Immobili interessati ed esclusi
Tipologie di immobili ammessi
Indice documento
A cura del Centro studi fiscale Seac
Gli immobili interessati alla maxidetrazione possono qualificarsi sostanzialmente come:
- edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze;
- unità immobiliari residenziali, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi all'esterno situate all'interno di edifici plurifamiliari, nonché relative pertinenze;
- condomini, per interventi sulle parti comuni;
- edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze in condominio o edificio posseduto da unico proprietario (o comproprietari) limitatamente ad interventi “trainati”. L'intervento trainante deve essere necessariamente eseguito sulle parti comuni.
Requisiti richiesti agli immobili
A prescindere dalla tipologia, gli immobili oggetto degli interventi devono essere in ogni caso:
- situati nel territorio dello Stato;
- esistenti (non sono agevolabili interventi realizzati in fase di nuova costruzione, esclusa l'ipotesi dell'installazione di sistemi solari fotovoltaici);
- dotati di impianto di riscaldamento preesistente, funzionante o riattivabile, negli ambienti nei quali sono seguiti i lavori, ai fini degli interventi di efficientamento energetico (salvo specifiche eccezioni).
PRESENZA DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
La Circolare 8 agosto 2020, n. 24, precisa che tali interventi sono agevolabili a condizione che gli edifici oggetto degli interventi abbiano determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, siano dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento agevolabile. Come precisato nella Circolare n. 30/2020, questo implica che l'impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria, sia presente nell'immobile oggetto di interventi.
Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili ad eccezione dell'installazione:
Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili ad eccezione dell'installazione:
- dei collettori solari per produzione di acqua calda;
- dei generatori alimentati a biomassa e
- delle schermature solari.
DEFINIZIONE DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
La Circolare 22 dicembre 2020, n. 30, recependo la definizione di “impianti termici” del punto l-tricies, comma 1, art. 2, D.Lgs n. 192/2005, come modificato dal D.Lgs n. 48/2020, precisa che le stufe a legna o a pellet, ma anche caminetti e termocamini, purché fissi, sono considerati “impianto di riscaldamento”.
È sufficiente infatti che l’impianto di riscaldamento, sia funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria, e sia presente nell’immobile.
Con propria FAQ presente sul portale, l’ENEA, ha chiarito che ai fini della verifica della condizione richiesta per l’ecobonus e il Superbonus, l’impianto di climatizzazione invernale:
La Circolare 22 dicembre 2020, n. 30, recependo la definizione di “impianti termici” del punto l-tricies, comma 1, art. 2, D.Lgs n. 192/2005, come modificato dal D.Lgs n. 48/2020, precisa che le stufe a legna o a pellet, ma anche caminetti e termocamini, purché fissi, sono considerati “impianto di riscaldamento”.
È sufficiente infatti che l’impianto di riscaldamento, sia funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria, e sia presente nell’immobile.
Con propria FAQ presente sul portale, l’ENEA, ha chiarito che ai fini della verifica della condizione richiesta per l’ecobonus e il Superbonus, l’impianto di climatizzazione invernale:
- deve essere fisso;
- può essere alimentato con qualsiasi vettore energetico;
- non ha limiti sulla potenza minima inferiore;
- deve essere funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.
Edifici residenziali unifamiliari
La Circolare 8 agosto 2020, n. 24, definisce un edificio unifamiliare come un'unica unità immobiliare:
- di proprietà esclusiva;
- funzionalmente indipendente. Un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" se dotata di almeno tre installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva;
- che dispone di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- destinata all'abitazione di un singolo nucleo familiare.
Unità immobiliari residenziali "indipendenti" in edifici plurifamiliari
Sono agevolabili ai fini della maxi detrazione del 110% gli interventi sulle unità immobiliari residenziali:
- funzionalmente indipendenti e
- con uno o più accessi autonomi dall'esterno
site all'interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle relative pertinenze.
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