
A cura del Centro studi fiscale Seac
Ai sensi del comma 1-septies,
- site in edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3;
- che imprese di costruzione o ristrutturazione hanno demolito e ricostruito, al fine di ottenere una riduzione del rischio sismico e successivamente hanno ceduto entro i 30 mesi successivi alla fine dei lavori,
poteva fruire della detrazione del 75% (se con i lavori è raggiunta una classe di rischio inferiore) e all'85% (se con i lavori sono raggiunte due classi di rischio inferiore) nel limite di spesa di € 96.000.
La detrazione spettante fino al 2024 era ripartita in linea generale in dieci quote annuali di pari importo (solo per le annualità tra il 2017 ed il 2023 era prevista la rateizzazione in 5 quote).
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Con l'introduzione del nuovo comma 1-septies.1. al citato
Il limite di spesa per gli interventi sismabonus rimane confermato a € 96.000. |