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Cessione del credito e sconto in fattura
Comunicazione cessione credito e sconto in fattura

A cura del Centro studi fiscale Seac

Originariamente, il modello, con le relative istruzioni alla compilazione, necessario per effettuare l'opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, relativamente alle detrazioni spettanti per interventi di:

  • ristrutturazione edilizia (ex art. 16-bis, comma 1, lettera a) e b), TUIR);
  • recupero o restauro della facciata degli edifici;
  • riqualificazione energetica;
  • riduzione del rischio sismico;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici e
  • installazione infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • interventi agevolabili con il superbonus,
era stato approvato con Provvedimento 8 agosto 2020, n. 283847. Tale Provvedimento è stato successivamente integrato e modificato nel 2021 e 2022 da una serie di ulteriori Provvedimenti, per recepire le novità normative progressivamente intervenute sulla disciplina.

attenzione

Con Provvedimento 7 agosto 2025, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di comunicazione, con le relative istruzioni di compilazione e specifiche tecniche, al fine di esercitare l'opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura esclusivamente con riguardo alle spese superbonus (di cui all'art. 119, D.L. n. 34/2020) sostenute nel 2025.
Il nuovo modello sostituisce il precedente, a decorrere dall'8 settembre 2025: restano tuttavia validi gli effetti delle comunicazioni inviate fino al 7 settembre 2025 utilizzando la precedente versione del modello.

Soggetti interessati

Per la generalità degli interventi per i quali è ammessa l'opzione per la cessione del credito/sconto in fattura, la comunicazione per l'opzione deve essere inviata:

  • per gli interventi sulle unità immobiliari, esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità. È ammessa la presentazione diretta da parte del beneficiario della detrazione (anche avvalendosi di un intermediario abilitato) nei casi in cui non sia richiesta l'apposizione del visto di conformità sulla documentazione attestante il beneficio;
  • per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, dall'amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario o dal soggetto che appone il visto di conformità quando richiesto. Per i lavori effettuati sul condominio minimo, in cui non sia stato nominato l'amministratore di condominio, l'invio può essere effettuato da un condomino incaricato.

    attenzione

    La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate residue non fruite, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
    Nel caso tale adempimento non sia richiesto (interventi in edilizia libera o con importo inferiore a € 10.000), la comunicazione è inviata dal beneficiario della detrazione mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario

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