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Cessione del credito e sconto in fattura
Comunicazione cessione credito e sconto in fattura

A cura del Centro studi fiscale Seac

Originariamente, il modello, con le relative istruzioni alla compilazione, necessario per effettuare l'opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, relativamente alle detrazioni spettanti per interventi di:

  • ristrutturazione edilizia (ex art. 16-bis, comma 1, lettera a) e b), TUIR);
  • recupero o restauro della facciata degli edifici;
  • riqualificazione energetica;
  • riduzione del rischio sismico;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici e
  • installazione infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • interventi agevolabili con la maxidetrazione del 110%;
era stato approvato con Provvedimento 8 agosto 2020, n. 283847. Tale Provvedimento è stato successivamente integrato e modificato dal successivo Provvedimento 12 ottobre 2020 e dal Provvedimento 12 novembre 2021.

attenzione

Con Provvedimento 3 febbraio 2022 l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile un nuovo modello di comunicazione delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura per i bonus edilizi (di cui al comma 2, art. 121, D.L. n. 34/2020), con le relative istruzioni e specifiche tecniche.

Il nuovo modello si è reso necessario per recepire le novità normative intervenute in materia di controlli antifrode e includere i nuovi interventi per cui è prevista la possibilità di opzione per cessione del credito o sconto in fattura.

Il citato Provvedimento è stato successivamente aggiornato dal Provvedimento 10 giugno 2022, n. 202205, con cui sono state recepite le novità introdotte dal  D.L. n. 50/2022 con riguardo, in particolare, alle ulteriori cessioni e alla possibilità per banche e società di gruppi bancari di cedere sempre il credito ai propri correntisti privati professionali; tale disciplina è stata ulteriormente modificata.

Soggetti interessati

Per la generalità degli interventi per i quali è ammessa l'opzione per la cessione del credito/sconto in fattura, la comunicazione per l'opzione deve essere inviata:

  • per gli interventi sulle unità immobiliari, esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità. È ammessa la presentazione diretta da parte del beneficiario della detrazione (anche avvalendosi di un intermediario abilitato) nei casi in cui non sia richiesta l'apposizione del visto di conformità sulla documentazione attestante il beneficio;
  • per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, dall'amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario o dal soggetto che appone il visto di conformità quando richiesto. Per i lavori effettuati sul condominio minimo, in cui non sia stato nominato l'amministratore di condominio, l'invio può essere effettuato da un condomino incaricato.

    attenzione

    La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate residue non fruite, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
    Nel caso tale adempimento non sia richiesto (interventi in edilizia libera o con importo inferiore a € 10.000), la comunicazione è inviata dal beneficiario della detrazione mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario

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