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A cura del Centro studi fiscale Seac

Ordinariamente, la detrazione spettante per gli interventi di recupero edilizio, sisma bonus, etc. viene recuperata tramite presentazione della dichiarazione dei redditi, ratealmente (cinque o dieci rate di pari importo, a seconda del tipo di detrazione di cui beneficia il contribuente). 
La quota di detrazione non fruita per incapienza, non può essere richiesta a rimborso o recuperata gli anni successivi: sostanzialmente, l'effettiva detrazione è strettamente legata alla capienza d'imposta del soggetto.
L'art. 121, D.L. n. 34/2020, introduce per determinati interventi, individuati espressamente dalla norma, la possibilità di optare, alternativamente, in luogo della detrazione, per:

  • un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
  • la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare.

La Legge di Bilancio 2022 aveva esteso la possibilità di optare per cessione/sconto con riguardo alle spese sostenute fino a tutto il 2024 (2025, per gli interventi superbonus, ove ammissibile) allineando quindi il lasso temporale di utilizzo dell'opzione con quello previsto per la maggior parte dei bonus edilizi.

Divieto di esercitare nuove opzioni a partire dal 17 febbraio 2023 e relative deroghe
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