News
Explora
Rubriche
Libreria
Strumenti
Fonti
Cessione del credito e sconto in fattura
Aspetti generali

A cura del Centro studi fiscale Seac

Ordinariamente, la detrazione spettante per gli interventi di recupero edilizio, sisma bonus, etc. viene recuperata tramite presentazione della dichiarazione dei redditi, ratealmente (cinque o dieci rate di pari importo, a seconda del tipo di detrazione di cui beneficia il contribuente). 
La quota di detrazione non fruita per incapienza, non può essere richiesta a rimborso o recuperata gli anni successivi: sostanzialmente, l'effettiva detrazione è strettamente legata alla capienza d'imposta del soggetto.
L'art. 121, D.L. n. 34/2020, introduce per determinati interventi, individuati espressamente dalla norma, la possibilità di optare, alternativamente, in luogo della detrazione, per:

  • un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
  • la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare.

La Legge di Bilancio 2022 aveva esteso la possibilità di optare per cessione/sconto con riguardo alle spese sostenute fino a tutto il 2024 (2025, per gli interventi superbonus, ove ammissibile) allineando quindi il lasso temporale di utilizzo dell'opzione con quello previsto per la maggior parte dei bonus edilizi.

Divieto di esercitare nuove opzioni a partire dal 17 febbraio 2023 e relative deroghe

L'articolo 2, D.L. n. 11/2023 dispone che, dal 17 febbraio 2023 non è più ammesso l'esercizio della prima opzione per sconto in fattura o cessione del credito, in relazione alle spese sostenute per gli interventi edilizi individuati dal comma 2 dell'art. 121, D.L. n. 34/2020, agevolabili quindi:

  • sia ai fini del superbonus
  • sia ai fini dei bonus cd. “minori” (vale a dire, ecobonus, sismabonus, recupero edilizio, bonus facciate, acquisto di unità immobiliari site in fabbricati totalmente ristrutturati, acquisto di case antisismiche).

In sostanza, dal 17 febbraio 2023, il beneficio fiscale spettante in relazione agli interventi edilizi può essere recuperato unicamente in dichiarazione dei redditi, in forma di detrazione dall'imposta lorda.
Per i crediti già formati in capo ai fornitori e cessionari sono ancora ammesse le cessioni successive, fermo restando il rispetto delle condizioni e limitazioni stabilite dall'articolo 121.

I commi 2 e 3 del citato articolo 2 prevedevano originariamente che il “blocco” della possibilità di optare per sconto in fattura o cessione del credito, non si applicasse solo agli interventi per i quali, al 16 febbraio 2023:

  • risulti presentata la documentazione edilizia e, 
  • qualora eseguiti su parti comuni del condominio, sia stata adottata la delibera assembleare.

Il Decreto, originariamente composto da tre soli articoli, prevedeva inoltre:

  • il divieto per le Pubbliche Amministrazioni di acquisire crediti edilizi;
  • una puntuale elencazione dei documenti che il soggetto cessionario deve possedere al fine di essere escluso dalla cd. “responsabilità solidale” per dolo o colpa grave.

    attenzione

    Con la Legge 11 aprile 2023, n. 38, con cui è stato convertito il D.L. n. 11/2023, il Legislatore, al fine di rispondere alle numerose richieste di revisione della norma, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina e numerose deroghe al divieto di esercizio delle opzioni. La Legge di conversione è entrata in vigore il successivo 12 aprile 2023.

Documenti correlati
Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?