A cura del Centro studi fiscale Seac
Ordinariamente, la detrazione spettante per gli interventi di recupero edilizio, sisma bonus, etc. viene recuperata tramite presentazione della dichiarazione dei redditi, ratealmente (cinque o dieci rate di pari importo, a seconda del tipo di detrazione di cui beneficia il contribuente).
La quota di detrazione non fruita per incapienza, non può essere richiesta a rimborso o recuperata gli anni successivi: sostanzialmente, l'effettiva detrazione è strettamente legata alla capienza d'imposta del soggetto.
L'
- un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
- la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare.
La Legge di Bilancio 2022 aveva esteso la possibilità di optare per cessione/sconto con riguardo alle spese sostenute fino a tutto il 2024 (2025, per gli interventi superbonus, ove ammissibile) allineando quindi il lasso temporale di utilizzo dell'opzione con quello previsto per la maggior parte dei bonus edilizi.