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Cessione del credito e sconto in fattura
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A cura del Centro studi fiscale Seac

Ordinariamente, la detrazione spettante per gli interventi di recupero edilizio, sisma bonus, etc. viene recuperata tramite presentazione della dichiarazione dei redditi, ratealmente (cinque o dieci rate di pari importo, a seconda del tipo di detrazione di cui beneficia il contribuente). 
La quota di detrazione non fruita per incapienza, non può essere richiesta a rimborso o recuperata gli anni successivi: sostanzialmente, l'effettiva detrazione è strettamente legata alla capienza d'imposta del soggetto.
L'art. 121, D.L. n. 34/2020, ha introdotto a partire dal 2020 per determinati interventi, individuati espressamente dalla norma, la possibilità di optare, alternativamente, in luogo della detrazione, per:

  • un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
  • la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare.

La Legge di Bilancio 2022 aveva esteso la possibilità di optare per cessione/sconto con riguardo alle spese sostenute fino a tutto il 2024 (2025, per gli interventi superbonus, ove ammissibile) allineando quindi il lasso temporale di utilizzo dell'opzione con quello previsto per la maggior parte dei bonus edilizi.

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