

Con
A tal proposito, l'INPS ha precisato che tale variazione incide sulla:
- determinazione dell'interesse di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie;
- misura delle sanzioni civili, di cui all'
art. 116, comma 8, lettera a), L. n. 388/2000 .
In particolare, l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili, è pari al tasso dell'8,65% annuo e trova applicazione in riferimento alle rateazioni presentate dal 12 marzo 2025. A decorrere dalla medesima data, l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi è calcolato al tasso dell'8,65% annuo.
In caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi di cui al citato art. 116, comma 8, lettera a), la sanzione civile è pari all'8,15% in ragione d'anno (tasso del 2,65% maggiorato di 5,5 punti).
Con riferimento alla riduzione delle sanzioni nel caso di procedure concorsuali, dal momento che il TUR è superiore all'interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2025 (2% annuo), a decorrere dal 12 marzo 2025, la riduzione delle sanzioni civili è pari al 2,65%.