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L'Amministrazione finanziaria ammette tale modalità di erogazione dei fringe benefit e ricorda che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, in deroga al principio di onnicomprensività, a condizione che il loro valore complessivo non ecceda i limiti previsti dalla legge.
In particolare, l'art. 51, comma 3, TUIR, individua l'importo minimo (ordinariamente pari a euro 258,23, innalzati temporaneamente nel corso degli anni da diversi interventi normativi e, da ultimo, dalla Legge n. 207/2024) al di sotto del quale il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati non concorre a formare reddito di lavoro dipendente e, pertanto, non è soggetto a tassazione.