

Con Risoluzione 10 gennaio 2025, n. 2, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento in autoliquidazione, tramite Mod. F24, delle somme dovute in relazione alla dichiarazione di successione, al fine di tenere conto delle modifiche apportate al
Nello specifico, vengono istituiti i seguenti codici tributo:
- "1539" - denominato “Successioni - Imposta sulle successioni - autoliquidazione”;
- "1635" - denominato “Successioni - Imposta sulle successioni - interessi pagamento rateale”;
- "1549" - denominato “Successioni - Tardiva presentazione della dichiarazione di successione - Sanzione da ravvedimento - imposta sulle successioni -
art. 13 d.lgs. n. 472/1997 ”.
Inoltre, viene ridenominato il codice tributo "1535" come segue: “Successioni - Sanzione da ravvedimento - imposte e tasse ipotecarie e catastali e imposta sulle successioni -
Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici:
- è istituito il codice tributo “A139” - denominato “Successioni - Sanzione imposta sulle successioni - Avviso di liquidazione dell'imposta - Art. 33, comma 3, del TUS”;
- è ridenominato il codice tributo “A150” - “Successioni - Sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione di successione - Avviso di liquidazione - Art. 50 del TUS”.
Infine, sono ridenominati i seguenti codici tributo:
- “1532” - “Successioni - Tasse per i servizi ipotecari e catastali”;
- “1567” - “Atti pubblici - Tasse per i servizi ipotecari e catastali”;
- “A142” - “Atti pubblici - Successioni - Tasse per i servizi ipotecari e catastali - Somme liquidate da ufficio”.