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10 gennaio 2025
Dichiarazione di successione: istituiti i nuovi codici tributo per l'autoliquidazione dell'imposta

Con Risoluzione 10 gennaio 2025, n. 2, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento in autoliquidazione, tramite Mod. F24, delle somme dovute in relazione alla dichiarazione di successione, al fine di tenere conto delle modifiche apportate al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 ad opera del D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 (applicabili alle dichiarazioni di successione aperte dal 1° gennaio 2025).
Nello specifico, vengono istituiti i seguenti codici tributo:

  • "1539" - denominato  “Successioni - Imposta sulle successioni - autoliquidazione”;
  • "1635" - denominato  “Successioni - Imposta sulle successioni - interessi pagamento rateale”;
  • "1549" - denominato  “Successioni - Tardiva presentazione della dichiarazione di successione - Sanzione da ravvedimento - imposta sulle successioni - art. 13 d.lgs. n. 472/1997.

Inoltre, viene ridenominato il codice tributo "1535" come segue:  “Successioni - Sanzione da ravvedimento - imposte e tasse ipotecarie e catastali e imposta sulle successioni - art. 13 d.lgs. n. 472/1997, chiarendo che il versamento dei relativi interessi dovuti in caso di ravvedimento va eseguito con il codice tributo già esistente "1537" - denominato  “Successioni - Interessi da ravvedimento - art. 13, D. Lgs. n. 472/1997.

Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici:

  • è istituito il codice tributo  “A139” - denominato “Successioni - Sanzione imposta sulle successioni - Avviso di liquidazione dell'imposta - Art. 33, comma 3, del TUS”;
  • è ridenominato il codice tributo “A150” - “Successioni - Sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione di successione - Avviso di liquidazione - Art. 50 del TUS”.    

Infine, sono ridenominati i seguenti codici tributo:

  • “1532” - “Successioni - Tasse per i servizi ipotecari e catastali”;
  • “1567” - “Atti pubblici - Tasse per i servizi ipotecari e catastali”;
  • “A142” - “Atti pubblici - Successioni - Tasse per i servizi ipotecari e catastali - Somme liquidate da ufficio”.