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9 aprile 2024
Stabile organizzazione soggetto non residente e rimborso credito IVA: Interpello

Con Risposta ad Interpello 8 aprile 2024, n. 87, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto a fornire chiarimenti circa il rimborso del credito IVA nel caso di stabile organizzazione di un soggetto non residente di cui all'art. 38-bis, D.P.R. n. 633/1972.
Nello specifico, l'amministrazione finanziaria afferma che:

  • ai sensi dell'art. 38-ter, D.P.R. n. 633/1972, è ammesso il rimborso dell'IVA relativamente ad acquisti ed importazioni effettuati direttamente dal soggetto extraUE ed inerenti alla sua attività e non dalla stabile organizzazione, la quale, invece, deve provvedere a chiederne il rimborso applicando le disposizioni di cui all'art. 38-bis, D.P.R. n. 633/1972;
  • ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. e), D.P.R. n. 633/1972 la richiesta del rimborso del credito IVA è possibile nel caso dei soggetti non residenti e senza stabile organizzazione che si sono identificati direttamente o  hanno nominato un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato;
  • ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. d), D.P.R. n. 633/1972 è possibile richiedere il rimborsodell'eccedenza detraibile, quando il contribuente effettua principalmente operazioni non soggette all'imposta per effetto degli art. da 7 a 7-septies, D.P.R. n. 633/1972.

Pertanto, nel caso di specie, l'istante può recuperare il credito IVA maturato nel 2023, se ricorre il presupposto previsto dall'art. 30, comma 4, D.P.R. n. 633/1972 ovvero la minor eccedenza del triennio (al netto dell'importo già chiesto a rimborso in passato o compensato nel modello F24).