9 aprile 2024
Stabile organizzazione soggetto non residente e rimborso credito IVA: Interpello
Con
Nello specifico, l'amministrazione finanziaria afferma che:
- ai sensi dell'
art. 38-ter, D.P.R. n. 633/1972 , è ammesso il rimborso dell'IVA relativamente ad acquisti ed importazioni effettuati direttamente dal soggetto extraUE ed inerenti alla sua attività e non dalla stabile organizzazione, la quale, invece, deve provvedere a chiederne il rimborso applicando le disposizioni di cui all'art. 38-bis, D.P.R. n. 633/1972 ; - ai sensi dell'
art. 30, comma 3, lett. e), D.P.R. n. 633/1972 la richiesta del rimborso del creditoIVA è possibile nel caso dei soggetti non residenti e senza stabile organizzazione che si sono identificati direttamente o hanno nominato un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato; - ai sensi dell'
art. 30, comma 3, lett. d), D.P.R. n. 633/1972 è possibile richiedere il rimborsodell'eccedenza detraibile, quando il contribuente effettua principalmente operazioni non soggette all'imposta per effetto degli art. da 7 a 7-septies,D.P.R. n. 633/1972 .
Pertanto, nel caso di specie, l'istante può recuperare il credito IVA maturato nel 2023, se ricorre il presupposto previsto dall'