

Con
- una fusione per incorporazione di due società in una terza società, tutte partecipate in ugual misura dai medesimi tre soci, appartenenti al medesimo nucleo familiare, nonché
- una contestuale scissione totale asimmetrica della società incorporante a favore di tre società beneficiarie neocostituite (ognuna detenuta totalmente da ciascuno dei tre soci originari).
Nel caso di specie, l'Amministrazione finanziaria ha affermato che l'operazione rappresentata costituisce una fattispecie di abuso del diritto, poiché:
- comporterebbe un vantaggio fiscale indebito, conseguito solo per aggirare il regime di tassazione delle plusvalenze da cessione delle partecipazioni di cui all'art. 67, TUIR;
- appare inidonea a produrre effetti economici significativi diversi dai vantaggi fiscali.
Inoltre, secondo l'Agenzia, i dissidi e le divergenze in merito alla gestione delle società tra i soci, non possono essere considerate valide ragioni extrafiscali non marginali che giustifichino l'operazione, tenuto conto che "...le dichiarate difficoltà di funzionamento delle società potrebbero essere superate ricorrendo a più consoni e legittimi strumenti predisposti dal nostro ordinamento".