Con
Nel caso in esame, l'istante ha versato tardivamente la prima rata della definizione agevolata (successivamente al 31 ottobre 2023) e prima dell'entrata in vigore della disciplina che ha legittimato il differimento. A tal riguardo, si ricorda che:
- l'
art. 4-bis, D.L. 18 ottobre 2023, n. 145 , ha previsto il differimento dei versamenti con scadenza31 ottobre 2023 e 30 novembre 2023 al 18 dicembre 2023; - l'art. 3-bis,
D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 , ha ulteriormente posticipato il versamento delle rate da corrispondere nel 2023 e della rata con scadenza 28 febbraio 2024 al 15 marzo 2024.
Nello specifico, l'amministrazione finanziaria ritiene che i suddetti versamenti possano considerarsi tempestivi nell'ambito della Rottamazione quater, pur essendo stati effettuati prima dell'entrata in vigore delle citate norme, al fine di evitare una disparità di trattamento rispetto a coloro che - essendo decaduti dal piano di rateazione per non aver versato le rate - sono stati rimessi in termini per adempiere al versamento.