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9 febbraio 2024
Ammortamento e interconnessione "tardiva" dei beni in leasing: Interpello

Con Risposta ad Interpello 8 febbraio 2024, n. 34, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'agevolazione del c.d. iper ammortamento (Legge n. 232/2016) in caso di tardiva interconnessione di beni in leasing.
Nel caso in esame l'istante aveva acquisito, mediante contratto di locazione finanziaria, 3 beni strumentali entrati in funzione nel 2019 ed interconnessi solo nel 2022 e chiede di conoscere le modalità e i tempi con cui può essere recuperata la differenza tra l'agevolazione in misura ''piena'' (c.d. Iper ammortamento) e quella ordinaria (c.d. super ammortamento).
In particolare, l'amministrazione finanziaria ha chiarito che la tardiva interconnessione dei beni al sistema aziendale, a patto che questa dipenda da circostanze oggettive e documentate, non pregiudica la fruizione dell'agevolazione che spetta in misura ordinaria (c.d. super ammortamento); tuttavia, tale circostanza determina lo slittamento in avanti del dies a quo per il godimento del beneficio in misura piena  (c.d. Iper ammortamento) . 
Di conseguenza, le quote di iper-ammortamento in funzione del predetto slittamento,  sono deducibili in un arco temporale maggiore rispetto alla durata civilistica del leasing e dovranno replicare l'originario piano di deduzione fiscale ai sensi dell'art. 102, comma 7, TUIR.