Con
Nel caso in esame l'istante aveva acquisito, mediante contratto di locazione finanziaria, 3 beni strumentali entrati in funzione nel 2019 ed interconnessi solo nel 2022 e chiede di conoscere le modalità e i tempi con cui può essere recuperata la differenza tra l'agevolazione in misura ''piena'' (c.d. Iper ammortamento) e quella ordinaria (c.d. super ammortamento).
In particolare, l'amministrazione finanziaria ha chiarito che la tardiva interconnessione dei beni al sistema aziendale, a patto che questa dipenda da circostanze oggettive e documentate, non pregiudica la fruizione dell'agevolazione che spetta in misura ordinaria (c.d. super ammortamento); tuttavia, tale circostanza determina lo slittamento in avanti del dies a quo per il godimento del beneficio in misura piena (c.d. Iper ammortamento) .
Di conseguenza, le quote di iper-ammortamento in funzione del predetto slittamento, sono deducibili in un arco temporale maggiore rispetto alla durata civilistica del leasing e dovranno replicare l'originario piano di deduzione fiscale ai sensi dell'art. 102, comma 7, TUIR.