Con Risposta ad Interpello 31 gennaio 2024, n. 27, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla rilevanza, ai fini IRAP, della plusvalenza realizzata a seguito della cessione di un marchio d'impresa nell'ambito di una procedura di concordato preventivo di cui all'art. 84, D.Lgs. n. 14/2019.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate citando l'art. 5, D.Lgs. n. 446/1997 e la Circolare n. 27/2009, precisa che, nel caso di specie, la base imponibile (ai fini IRAP) è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lett. A) e B) del conto economico, con:
- l'esclusione di specifiche voci di bilancio (costi per il personale, ammortamenti e svalutazioni, accantonamenti, ecc.);
- l'inclusione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione di beni strumentali e la non concorrenza alla formazione della base imponibile IRAP ove le stesse siano realizzate in sede di cessione d'azienda.
Pertanto, la plusvalenza realizzata a seguito della cessione del solo marchio d'impresa avvenuta nell'ambito di concordato preventivo assumerà rilevanza ai fini IRAP secondo le regole ordinarie (artt. 4 e 5, D.Lgs. n. 446/1997).