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18 gennaio 2024
Compensazione credito IVA e società non operative: Interpello
Con Risposta ad Interpello 17 gennaio 2024, n. 10 l'Agenzia delle Entrate ha provveduto a fornire chiarimenti circa il caso di utilizzo in compensazione del credito IVA per le società non "operative" di cui all'art. 30, Legge n. 724/1994.
Nello specifico, l'Agenzia richiamando l'art. 30, comma 4, Legge n. 724/1994, afferma che il mancato superamento del "test di operatività" comporta l'indisponibilità dell'eccedenza di credito IVA risultante dalla Dichiarazione annuale, che non può essere chiesto a rimborso, utilizzato in compensazione "orizzontale" e ceduto ai sensi dell'art. 5, comma 4-ter, D.L. n. 70/1988.
Inoltre, tale credito non può essere riportato a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi d'imposta successivi (perdita definitiva del credito) qualora  il contribuente:
  • sia risultato non operativoper tre periodi d'imposta consecutivi;
  • non abbia effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA nei tre periodi d'imposta consecutivi.
Nel caso di specie, la società risultata non operativa per il 2009 e 2010 aveva erroneamente ottenuto il rimborso IVA per l'anno 2009; la stessa società ha quindi restituito il credito in forma rateale. Nel terzo anno del triennio (il 2012) la società è stato operativa ricorrendo la causa di esclusione di congruità e coerenza agli studi di settore, il che comporta il venir meno dei presupposti per la perdita definitiva del credito IVA maturato.
Pertanto, limitatamente alle somme rateali effettivamente pagate ogni anno, si può procedere all'indicazione nel rigo VL40, Dichiarazione IVAannuale, della quota di credito IVA "ripristinata", che confluirà nel rigo VX, così da chiederne il rimborso, ovvero destinarlo in detrazione e/o compensazione.