18 gennaio 2024
Compensazione credito IVA e società non operative: Interpello
Con
Risposta ad Interpello 17 gennaio 2024, n. 10
l'Agenzia delle Entrate ha provveduto a fornire chiarimenti circa il caso di utilizzo in compensazione del credito IVA per le società non "operative" di cui all'art. 30, Legge n. 724/1994 .
Nello specifico, l'Agenzia richiamando l'art. 30, comma 4, Legge n. 724/1994 , afferma che il mancato superamento del "test di operatività" comporta l'indisponibilità dell'eccedenza di credito IVA risultante dalla Dichiarazione annuale, che non può essere chiesto a rimborso, utilizzato in compensazione "orizzontale" e ceduto ai sensi dell'art. 5, comma 4-ter, D.L. n. 70/1988 .
Inoltre, tale credito non può essere riportato a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi d'imposta successivi (perdita definitiva del credito) qualora il contribuente:
IVA maturato.
Pertanto, limitatamente alle somme rateali effettivamente pagate ogni anno, si può procedere all'indicazione nel rigo VL40, Dichiarazione IVAannuale, della quota di creditoIVA "ripristinata", che confluirà nel rigo VX, così da chiederne il rimborso, ovvero destinarlo in detrazione e/o compensazione.
Nello specifico, l'Agenzia richiamando l'
Inoltre, tale credito non può essere riportato a scomputo dell'
- sia risultato non operativoper tre periodi d'imposta consecutivi;
- non abbia effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA nei tre periodi d'imposta consecutivi.
Pertanto, limitatamente alle somme rateali effettivamente pagate ogni anno, si può procedere all'indicazione nel rigo VL40, Dichiarazione IVAannuale, della quota di credito