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9 gennaio 2024
Contributo allo studio per abilitazione alla professione di consulente finanziario: inquadramento ai fini IRPEF e applicabilità del regime forfetario

Con Risposta ad Interpello 9 gennaio 2024, n. 3 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'inquadramento ai fini IRPEF di un "contributo allo studio" erogato da una banca per la partecipazione ad un corso formativo propedeutico alla preparazione all'esame di abilitazione per l'attività di consulente finanziario.
In particolare l'Agenzia evidenzia che, nel caso di specie, il contributo erogato dalla banca rientra tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. c), TUIR) quale borsa di studio e, pertanto, la banca, in qualità di sostituto d'imposta, sui predetti compensi dovrà operare la ritenuta d'acconto ai fini IRPEF ai sensi dell'art. 24, D.P.R. n. 600/1973.
Inoltre l'Agenzia precisa che la percezione di tale contributo allo studio non integra la causa ostativa di cui all'art.1, comma 57, lettera d-bis), Legge n. 190/2014 e, quindi, nel caso in cui il percettore intraprenda un rapporto professionale attraverso un mandato di agenzia con la banca erogatrice del contributo, può applicare il regime forfetario.