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In particolare, l'Agenzia conferma la piena detraibilità ai fini
Per gli acquisti di beni e servizi utilizzati promiscuamente e impiegati per realizzare sia operazioni imponibili sia operazioni escluse dal campo
Ai fini delle imposte sui redditi, invece, l'Agenzia ritiene che l'energia elettrica, destinata all'alimentazione/ricarica delle autovetture elettriche, possa essere equiparata al "carburante per autotrazione". Di conseguenza, l'agente di commercio può dedurre l'80% della spesa di energia elettrica effettivamente destinata alla ricarica della propria autovettura (nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 164, comma 1 e 1-bis, TUIR) anche se tale ricarica è effettuata presso una stazione ad uso domestico (wall box) situata nei proprio locali; in tal caso è necessario che venga documentato e comprovato l'utilizzo dell'energia come "carburante" utilizzato per la propria attività.