Con
In particolare l'Agenzia chiarisce che:
- la regolarizzazione è consentita purché le violazioni non siano già state contestatealla data del versamento di quanto dovuto;
- sono regolarizzabili tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimentooperoso,di cui all'
art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 , commesse relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 (e precedenti), purché la dichiarazione risulti validamente presentata; - non sono regolarizzabili le violazioni:
- per cui la dichiarazione risulta omessa;
- relative ad imposte non periodiche (
imposta di registro o di successione); - riguardanti la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.
Pertanto, nel caso di specie, l'Agenzia afferma che la violazione può essere regolarizzata presentando tardivamente la garanzia richiesta per legittimare le compensazioni eseguite nell'ambito della liquidazione