Con Risposta ad Interpello 11 dicembre 2023, n. 474, l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito al regime transitorio applicabile per il periodo d'imposta 2023 in materia di trattamento fiscale dei compensi percepiti dal lavoratore sportivo nell'area del dilettantismo.
Nel caso in esame, la società istante chiede precisazioni in merito alla corretta applicazione dell'art. 51, comma 1-bis, D.Lgs. n. 36/2021, sui compensi corrisposti ad un atleta per il periodo gennaio-giugno 2023 (pari a € 20.400,00) e per il periodo luglio-dicembre 2023 (pari a € 15.400,00). L'interrogativo è sorto in quanto, nel corso dello stesso periodo d'imposta, vi è un duplice inquadramento fiscale, a seconda della frazione di periodo interessata.
L'Agenzia delle Entrate, richiamando l'art. 36, comma 6, D.Lgs. n. 36/2021, ricorda che i compensi erogati dal 1° luglio 2023 devono essere assoggettati a tassazione per la parte eccedente l'importo di € 15.000,00, da determinare nel 2023 in applicazione del comma 1-bis, art. 51, D.Lgs. n. 36/2021, tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio-giugno 2023, esclusi da imposizione fino a € 10.000 ai sensi dell'art. 69, comma 2, TUIR.
Pertanto, nel caso di specie, considerando che per i primi 6 mesi del 2023 sono stati esentati € 10.000,00 di compensi percepiti, la società istante dovrà assoggettare ad imposizione i compensi pagati nel periodo luglio-dicembre 2023 per la parte che eccede i restanti € 5.000,00 della soglia di esenzione riferita all'intero periodo d'imposta 2023 pari a € 15.000,00.