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In particolare, considerando che l'indice relativo al mese di dicembre 2023 sarà presumibilmente più basso rispetto a quello dello scorso anno, che presentava un coefficiente di rivalutazione pari al 9,974576%, l'Agenzia, al fine di evitare che, in sede di saldo, si determini un'eccedenza a credito, ritiene che il sostituto d'imposta possa valutare di procedere a determinare l'acconto dell'imposta sostitutiva sulla base del calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata al fondo TFR nel 2023.
Qualora il calcolo dell'acconto si riveli insufficiente rispetto all'imposta dovuta sulla rivalutazione del fondo TFR sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati del mese di dicembre 2023, l'insufficiente versamento sarà soggetto alla sanzione di cui all'