Con Risposta ad Interpello 21 novembre 2023, n. 465, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa il regime IVA applicabile a benzina, gasolio e altri prodotti carburanti o combustibili in presenza di depositi fiscali.
Preliminarmente, l'Agenzia evidenzia che l'art. 1, commi da 937 a 943-bis, Legge n. 205/2017, individua misure di contrasto all'evasione IVA in relazione all'immissione in consumo da un deposito fiscale o all'estrazione da deposito di destinatario registrato di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per gli altri prodotti carburanti o combustibili.
L'Amministrazione finanziaria, facendo riferimento alla Circolare n. 18/2019 precisa che il trasferimento di carburanti per motori autotrazione da un deposito fiscale ad un altro, in regime di accisa sospesa, rientra sempre nel regime che prevede la sospensione nell'applicazione dell'IVA. Pertanto la cessione dei prodotti all'interno di un deposito o da un deposito fiscale ad un altro deposito fiscale, o verso un destinatario registrato esercente deposito commerciale, non deve essere assoggettata ad IVA.
Per quanto riguarda i beni custoditi nel deposito fiscale, l'Agenzia precisa che la ratio legis è quella di allineare sostanzialmente l'esigibilità dell'IVA a quella dell'accisa. Infine viene precisato che per quanto concerne i beni introdotti nel deposito del destinatario registrato, la norma intende allineare l'esigibilità IVA a quella dell'effettiva estrazione del prodotto da detto deposito.