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14 novembre 2023
Obblighi di monitoraggio delle imprese di assicurazione: Risoluzione

Con Risoluzione 13 novembre 2023, n. 62, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini della disciplina del monitoraggio fiscale da parte degli intermediari bancari e finanziari (art. 1, D.L. n. 167/1990), l'individuazione delle imprese di assicurazione estere “stabilite senza succursale in Italia è indipendente da eventuali limiti e condizioni poste dall'IVASS a fini antiriciclaggio.
Secondo l'Amministrazione finanziaria, non sussiste alcun obbligo di monitoraggio da parte degli intermediari residenti qualora i trasferimenti dall'estero siano relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale e tali redditi siano stati assoggettati dall'intermediario a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sul reddito (art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 461/1997); questo accade, sostanzialmente, quando il soggetto per conto o a favore del quale è eseguito il trasferimento da e verso l'estero di mezzi di pagamento:

  • detiene con l'intermediario un rapporto di custodia, amministrazione e deposito; e
  • abbia optato per la tassazione dei redditi diversi di cui alle lettere da c), a c­-sexies), art. 81, TUIR, secondo il regime del cd. "risparmio amministrato" (ex art. 6 D.Lgs. n. 461/1997) o del cd. "risparmio gestito" (ex art. 7 D.Lgs. n. 461/1997).