30 ottobre 2023
Il definitivo trattamento fiscale delle cripto-attività: Circolare
Con
Il documento di prassi tra l'altro chiarisce che:
- ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c-sexies), TUIR, si definisce cripto-attività una "rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga";
- per le persone fisiche, le plusvalenze da cripto-attività sono imponibili con aliquota del 26%, a patto che il redito non sia conseguito nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni o in qualità di lavoro dipendente;
- le plusvalenze sono soggette a tassazione anche in capo agli enti non commerciali, alle società semplici ed equiparate ed ai soggetti non residenti senza stabile organizzazione quando il reddito si considera prodotto nel territorio dello Stato;
- secondo quanto stabilito dall'art. 67, TUIR, si considerano prodotti in Italia i redditi realizzati da soggetti non residenti se relativi a cripto-attività detenute nel Paese presso prestatori di servizi o intermediari residenti in Italia o presso la loro stabile organizzazione se non residenti;
- nel caso in cui le cripto-attività (cioè le chiavi che ne danno accesso) sono detenute "direttamente" su supporti di archiviazione, senza l'intervento di intermediari, il reddito si considera prodotto in Italia se il supporto di archiviazione si trova nel territorio dello Stato;
- il reddito si considera prodotto in Italia se il soggetto che detiene il supporto di archiviazione è ivi residente nel periodo di imposta di produzione del reddito (con facoltà per il contribuente di provare l'effettivo luogo di localizzazione del supporto di archiviazione);
- è prevista la possibilità per i soggetti che già detenevano cripto-attività al 1° gennaio 2023 di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse a condizione che lo stesso valore sia assoggettato a una imposta sostitutiva pari al 14% da versare entro il prossimo 15 novembre 2023.