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23 ottobre 2023
Regolarizzazione delle mancate fatture emesse e omessa dichiarazione IVA: Interpello

Con Risposta ad Interpello 20 ottobre 2023, n. 450, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa le sanzioni applicabili, e relativo ravvedimento operoso, per l'omessa fatturazione ed omessa presentazione della dichiarazione IVA.
In particolare, l'Agenzia chiarisce che:

  • per le violazioni circa gli obblighi di contabilità,  la società dovrà istituire i libri e i registri relativi alle fatture emesse, con versamento della sanzione di cui all'art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, ridotta ai sensi del ravvedimento per ciascun periodo d'imposta sanato e non una sola volta per tutte le violazioni compiute (senza possibilità di applicare il cumulo giuridico);
  • per la tardiva dichiarazione di inizio o variazione attività,  la violazione è sanzionabile in base all'art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 471/1997, con possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso;
  • per gli omessi versamenti e l'omessa dichiarazione IVA, l'istante deve provvedere ad emettere le fatture mancanti, comunicare i dati delle liquidazioni periodiche non effettuate e presentare la relativa dichiarazione IVA, considerata omessa se presentata oltre novanta giorni dalla scadenza e versare la relativa somma con i relativi interessi.

Inoltre, l'Agenzia chiarisce che dovranno essere versate le sanzioni previste per l'omessa fatturazione, omessa comunicazione delle liquidazioni periodiche, omesso versamento dell'IVA e omessa presentazione della dichiarazione. Per le prime tre violazioni è applicabile il ravvedimento operoso; per l'omessa presentazione della dichiarazione, se il versamento delle somme dovute viene effettuato entro novanta giorni dalla scadenza del termine (presentazione dichiarazione), si applica la sanzione di cui all'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997.