Con
In particolare, l'Agenzia chiarisce che:
- per le violazioni circa gli obblighi di contabilità, la società dovrà istituire i libri e i registri relativi alle fatture emesse, con versamento della sanzione di cui all'
art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997 , ridotta ai sensi del ravvedimento per ciascun periodo d'imposta sanato e non una sola volta per tutte le violazioni compiute (senza possibilità di applicare il cumulo giuridico); - per la tardiva dichiarazione di inizio o variazione attività, la violazione è sanzionabile in base all'
art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 471/1997 , con possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso; - per gli omessi versamenti e l'omessa dichiarazione
IVA , l'istante deve provvedere ad emettere le fatture mancanti, comunicare i dati delle liquidazioni periodiche non effettuate e presentare la relativa dichiarazioneIVA , considerata omessa se presentata oltre novanta giorni dalla scadenza e versare la relativa somma con i relativi interessi.
Inoltre, l'Agenzia chiarisce che dovranno essere versate le sanzioni previste per l'omessa fatturazione, omessa comunicazione delle liquidazioni periodiche, omesso versamento dell'