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12 settembre 2023
Surroga nei diritti di credito dell'assicuratore: Interpello

Con Risposta ad Interpello 11 settembre 2023, n. 427, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al caso del soggetto legittimato ad emettere la nota di variazione IVA, di cui all'art. 26,D.P.R. 633/1972, nel caso di surroga nei diritti di credito, di cui all'art. 1916 c.c..
Nel caso di specie, l'istante è una società di assicurazione che chiede se può emettere una nota di variazione IVA in diminuzione, ex art. 26,D.P.R. 633/1972, per un credito vantato da un proprio assicurato nei confronti di un terzo soggetto, nel contesto di un procedimento di surrogazione, caratterizzato da un mancato pagamento da parte del debitore ceduto, a causa di procedure concorsuali rimaste  infruttuose .
L'Amministrazione finanziaria, precisa che il recupero dell'imposta tramite nota di variazione presuppone sempre ''l'identità tra l'oggetto della fattura e della registrazione originaria, da un lato, e, dall'altro, l'oggetto della registrazione della variazione, in modo che esista corrispondenza tra i due atti contabili'' (Risoluzione n. 120/2009). Di conseguenza, per l'applicazione del citato articolo 26, è fondamentale che permanga l'identità tra i soggetti originari dell'operazione soggetta ad IVA.
Sulla base di quanto esposto, l'Agenzia afferma che nell'ipotesi di surroga dell'assicuratore, sebbene  civilisticamente  "l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili" (art. 1916 c.c.),  dal  punto  di  vista  fiscale  l'assicurato  (originario  cedente/ prestatore)  rimane  l'unico  soggetto  legittimato  ad  emettere  la  nota  di  variazione IVA in  diminuzione.