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Nel caso di specie, l'istante è una società di assicurazione che chiede se può emettere una nota di variazione
L'Amministrazione finanziaria, precisa che il recupero dell'imposta tramite nota di variazione presuppone sempre ''l'identità tra l'oggetto della fattura e della registrazione originaria, da un lato, e, dall'altro, l'oggetto della registrazione della variazione, in modo che esista corrispondenza tra i due atti contabili'' (Risoluzione n. 120/2009). Di conseguenza, per l'applicazione del citato articolo 26, è fondamentale che permanga l'identità tra i soggetti originari dell'operazione soggetta ad
Sulla base di quanto esposto, l'Agenzia afferma che nell'ipotesi di surroga dell'assicuratore, sebbene civilisticamente "l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili" (