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26 luglio 2023
Erogazione prestiti ai dipendenti e reddito di lavoro dipendente: Risoluzione

Con Risoluzione 25 luglio 2023, n. 44, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente in relazione a finanziamenti a tasso agevolato concessi a dipendenti ai sensi dell'art. 51, comma 4, lett. b), TUIR.
In particolare, l'amministrazione finanziaria ha ribadito il c.d. “principio di onnicomprensività” del reddito di lavoro dipendente sancito dall'art. 51, comma 1, TUIR in base al quale sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere “offerti” dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Pertanto, ai fini della determinazione del compenso in natura derivante dai prestiti erogati ai lavoratori, ai sensi dell'art. 51, comma 4, lett. b), TUIR si assume il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.
Tale disposizione si applica a tutte le forme di finanziamento comunque erogate dal datore di lavoro, indipendentemente dalla loro durata e dalla valuta utilizzata (ad es. prestiti concessi sotto forma di scoperto di conto corrente, di mutuo ipotecario e di cessione dello stipendio) nonché ai finanziamenti concessi da terzi con i quali il datore di lavoro abbia stipulato accordi o convenzioni.